Il caso del 72enne che ha scoperto per caso un vecchio deposito dimenticato riaccende i riflettori su un possibile “tesoro nascosto” da milioni di titoli in Italia
L’ipotesi è tutt’altro che astratta: aprire un vecchio mobile o un baule dimenticato in soffitta o in cantina e trovare un libretto di risparmio risalente a decenni fa.
In Italia, la regola generale prevede la prescrizione del diritto di rimborso per chi, per almeno 10 anni, si dimentica di possedere depositi di soldi di questo tipo o, per esempio, in buoni postali.
Ma, come per ogni regola, anche in questo caso non mancano le eccezioni. E, di conseguenza, la possibilità di recuperare i nostri soldi. Con tanto di interessi e rivalutazione.
Il caso dell’attore Umberto Libassi
Ad accendere l’interesse su questa tematica è la storia di Umberto Libassi.
Il 72enne, originario del Lecchese e oggi residente nel Vicentino, ha infatti trovato proprio un libretto di deposito a risparmio nominativo, con 1.000 lire versate il 25 ottobre 1963, in mezzo alle scartoffie contenute all’interno di un baule che l’uomo aveva ereditato dai genitori.
Il baule era stato finora custodito in un deposito e il ritrovamento del libretto al portatore, intestato a sua insaputa direttamente all’attore, è avvenuto circa un anno fa dopo che Libassi, in seguito a un trasloco, lo ha portato a casa propria. Dopo un anno di inattività a causa dei problemi di salute della moglie, l’uomo si è dunque rivolto all’Associazione Italia di Roma per avviare la pratica del rimborso.
La prescrizione e i libretti di risparmio
A occuparsi del caso è l’avvocato Stefano Rossi, che premette: “La questione è molto controversa, visto che sul punto la Cassazione non si è mai pronunciata. Esistono in tutta Italia vari contenziosi di questo tipo, alcuni dei quali si sono conclusi positivamente e altri in maniera negativa per il ricorrente. Il rimborso e la riscossione, dunque, non è da considerarsi automatica, dipendendo dalle concrete circostanze”.

L’ago della bilancia è la prescrizione.
“In altri Paesi tra cui Germania, Francia e Spagna – spiega – il problema non si pone: chi presenta un libretto di risparmio, anche molto antico, si vede consegnare i soldi versati con i relativi diritti. In Italia, invece, è prevista, come una sorta di sanzione punitiva per chi non esercita il proprio diritto una prescrizione decennale”.
Le basi giuridiche su cui poter sperare nel rimborso
In sostanza, come avviene per esempio anche per la proprietà materiale, che in caso di mancato esercizio può venir meno col trascorrere del tempo attraverso l’usucapione, c’è però un ulteriore aspetto da tenere in conto.
“L’articolo 2935 del codice civile – ricorda l’avvocato Rossi – stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto può far valere il proprio diritto. Al titolare di un credito si applica dunque lo stesso discorso di chi, per esempio, scopre di essere erede di qualcuno a distanza di parecchi anni dal decesso di quest’ultimo”.
La mancata conoscenza incolpevole del diritto, insomma, cambia le carte in tavola: il tempo da considerare per la prescrizione inizia dal ritrovamento.
“Ovviamente – aggiunge l’avvocato – il momento del ritrovamento va provato. Ma valgono anche le testimonianze, comprese quelle dei familiari. E sarà il giudice, caso per caso, a valutare queste prove”.
Da 1.000 lire a 50 mila euro
La somma che Libassi ha richiesto è di 50 mila euro, basandosi sulle stime fatte effettuare dall’Associazione Italia a un consulente. Al riguardo, illustra Stefano Rossi, non esiste una conversione matematica: “Ci sono da tenere in conto interessi legali, rivalutazione, capitalizzazione e anatocismo, dalla data di emissione a quella del ritrovamento. Il meccanismo applicato dalle banche in questi casi guarda anche al potere d’acquisto. Il diritto del risparmiatore è quello di poter acquistare, al valore corrente, lo stesso bene che avrebbe potuto comprare a suo tempo con la somma versata”.
E poco conta che la Cassa di risparmio di Trieste, che ha emesso il libretto, non esista più: l’istituto di credito è stato nel frattempo acquistato e assorbito da Unicredit, con tutti i relativi rapporti, attivi e passivi. “Inoltre – aggiunge l’avvocato – il principio generale vede obbligate “in solido” anche Banca d’Italia e Ministero dell’Economia”.
Ricorrere o non ricorrere?
Si calcola che, nel nostro Paese, ci sia un vero e proprio “tesoro sommerso” di vecchi titoli di credito non riscossi ma ancora riscuotibili, ovvero circa 10 milioni. “Sono circa un terzo – riprende Rossi – di quelli emessi in anni in cui non esistevano tutte le possibilità attuali di investimento online, ma l’alternativa erano proprio i libretti di risparmio e i buoni postali”.
Per scegliere se effettuare il ricorso va allora innanzitutto fatta un’analisi tra costi e benefici, anche se, spiega il professionista dell’Associazione Italia, “ci sono numerose associazioni che si occupano di questi temi a costi calmierati. Ma si può pensare anche di procedere semplicemente con l’invio di una richiesta tramite pec a banche o poste, che spesso, anche per alcune sentenze-limite, giocano sul defaticamento dei ricorrenti per non dover rispondere”.
Il destino delle “vecchie lire”
Il tema della prescrizione, va infine ricordato, vale anche per la conversione delle vecchie banconote in lire nella “nuova” valuta in euro. Anche in questo caso, mentre per esempio in Francia i vecchi franchi possono essere ancora convertiti, in Italia la data-limite è scaduta nel 2012.
“Ma il principio del ritrovamento – conclude Stefano Rossi – è applicabile anche in questo caso. Anche se si tratta di un procedimento più farraginoso e problematico, visto che le banconote non sono nominative. Ecco perché vale ancor di più il suggerimento di valutare caso per caso l’idea di fare causa: per 100 milioni di lire, probabilmente vale la pena, per 1 milione forse no. Tanto più che il tasso di conversione lira/euro è fissato immutabilmente a 1936,27, con l’esclusione di ogni possibilità di rivalutazione”.
Alberto Minazzi



