Diventa operativo il silenzio-assenso: i neoassunti avranno 60 giorni per scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Tra vantaggi fiscali, rendimenti e rischi, la scelta divide e riguarda già centinaia di migliaia di lavoratori ogni anno
È vero: il nostro futuro da anziani cominciamo a costruirlo fin da giovani. Una considerazione che, dal prossimo 1° luglio, avrà una conferma concreta in più per tutti i neoassunti del settore privato.
Tra meno di un mese entra infatti in vigore la riforma, prevista dall’ultima Legge di bilancio, della previdenza integrativa e del trattamento di fine rapporto. Ovvero della gestione della quota di retribuzione che il datore di lavoro accantona tutti i mesi e versa al dipendente alla conclusione del contratto lavorativo, più conosciuta con l’acronimo Tfr.
Entro 2 mesi dall’assunzione il lavoratore dovrà dunque scegliere dove depositare i soldi.
Se, cioè, lasciarli in azienda oppure optare per il conferimento a una forma di previdenza complementare. Decisione non facile, perché entrambe le ipotesi presentano vantaggi e svantaggi. Non a caso, la novità è al centro di discussioni. Ma è una scelta che va presa.
Perché le nuove regole prevedono che, se il lavoratore non si esprime, scatta automaticamente la destinazione delle somme al fondo pensione previsto dall’accordo sindacale aziendale o dal contratto collettivo nazionale. E se la scelta di lasciare il Tfr in azienda può essere modificata in ogni momento, l’adesione alla previdenza complementare è irrevocabile.
La previdenza complementare in Italia
La ratio della riforma è incentivare il ricorso a forme pensionistiche integrative e la principale critica si lega al fatto che molti lavoratori, tanto più per il meccanismo del silenzio-assenso, aderiscano a un fondo senza reale consapevolezza. Anche se, va ricordato, le novità riguardano i soli dipendenti del settore privato, con esclusione dunque dei lavoratori pubblici, il cambio di regole potrebbe infatti impattare su milioni di persone e mettere in gioco decine di miliardi.
Tra qualche giorno, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Covip, presenterà la sua relazione annuale, aggiornando i dati sull’andamento della previdenza complementare. Un settore in crescita costante in Italia, sia in termini di adesioni che di risorse gestite. Secondo le ultime statistiche, le posizioni attive sono circa 11,5 milioni. Ma, considerando che si può partecipare a più fondi, gli iscritti effettivi sono 10,3 milioni, il 38,3% della forza lavoro totale.
Il patrimonio complessivo destinato alle prestazioni ha superato i 243 miliardi di euro, tra fondi negoziali (circa 4,4 milioni di posizioni), fondi aperti (oltre 2 milioni di posizioni) e piani individuali pensionistici, prevalentemente gestiti dal comparto assicurativo. Ogni aderente versa mediamente 2.890 euro l’anno, con rendimenti che variano tra il 7,5-10% dei comparti azionari, il 3,5-5,5% dei comparti bilanciati e l’1-2% dei comparti obbligazionari e garantiti.

Vantaggi e rischi delle due opzioni
Tra i vantaggi dei fondi pensione c’è la tassazione in forma agevolata con l’applicazione di un’aliquota tra il 15% e il 9% in base agli anni di permanenza, con diminuzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°.
Il Tfr lasciato in azienda viene invece tassato sulla base dell’aliquota Irpef media degli ultimi 5 anni e, dunque, indicativamente tra il 23% e il 43%. È prevista anche una deducibilità dei contributi versati dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro l’anno.
Ancora, i rendimenti derivanti dalla previdenza complementare sono potenzialmente più elevati, anche se esposti alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il rendimento del Tfr “classico” è invece fisso, nella misura dell’1,5% a cui va aggiunto il 75% dell’inflazione annua, che però rischia, nel lungo periodo, di non proteggere dall’erosione del potere d’acquisto. L’interesse è inoltre garantito, così come il capitale.
Non è previsto inoltre nessun costo di gestione, a differenza dei fondi pensione, che prevedono spese di adesione e commissioni annue. Inoltre, la liquidità derivante dalle somme lasciate in azienda è disponibile immediatamente alla fine del rapporto di lavoro e il riscatto anticipato è sottoposto a vincoli meno restrittivi rispetto ai fondi pensione, per i quali possono però essere chiesti anticipi per spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa.
Chi è coinvolto dalla riforma: i neoassunti
La platea di lavoratori coinvolti dalle nuove norme, inserite in un contesto di pressione crescente sul sistema pensionistico pubblico, è principalmente quella dei neoassunti a partire dal 1° luglio 2026: considerando il normale turnover del mercato del lavoro, centinaia di migliaia ogni anno. A loro è richiesto di esprimere esplicitamente la scelta entro 60 giorni dalla firma per evitare l’adesione automatica al fondo pensione previsto, in cui confluirà il proprio Tfr.
La pensione integrativa punta a costruire una rendita che si aggiunga alla pensione pubblica, anche in considerazione del fatto che l’Ocse prevede una progressiva diminuzione del tasso di sostituzione, cioè il rapporto tra il primo assegno pensionistico e l’ultimo reddito percepito. I neoassunti possono allora anche scegliere un’altra linea di investimento, ritenuta magari più remunerativa, compilando il questionario di autovalutazione inserito nel modulo di adesione.
L’Istat e la Commissione Europea, del resto, segnalano come il mercato del lavoro veda retribuzioni iniziali spesso inferiori alla media europea e carriere sempre più discontinue, costringendo i lavoratori a riflettere fin dall’inizio sulla costruzione di un reddito pensionistico adeguato. Secondo i sindacati, la riduzione dei tempi per la decisione, da 6 mesi (che resta valido per gli assunti prima del 1° luglio 2026) a 60 giorni, è però eccessiva.
I lavoratori in aziende con oltre 60 dipendenti e il Fondo tesoreria Inps
La principale alternativa per il lavoratore resta comunque l’accantonamento delle somme in azienda, dove maturerà secondo le regole ordinarie e poi sarà liquidato alla fine del rapporto. Anche in questo caso, la Legge di bilancio ha introdotto delle novità, che, pur avendo ricadute per i lavoratori, riguardano però soprattutto le aziende. Per il biennio 2026/27 è stata infatti alzata a 60 addetti la soglia che fa scattare l’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria dell’Inps.
Una soglia che è già previsto scenderà ancora: a 50 addetti tra il 2028 e il 2031, a 40 dal 1° gennaio 2032. Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”, più conosciuto come “Fondo tesoreria” è stato istituito nel 2006 per garantire ai lavoratori la certezza del Tfr e sollevare le aziende dagli oneri finanziari di accantonamento: non è un fondo pensione, ma un sistema di garanzia.
Le somme continuano a rivalutarsi secondo l’indice Istat e vengono erogate, direttamente dal datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Se però l’azienda si trova in una situazione di “incapienza”, cioè deve pagare più Tfr rispetto ai contributi che deve versare all’Inps, può richiedere il pagamento diretto della quota da parte dell’Istituto. Il datore potrà poi in ogni caso recuperare le somme anticipate.
Le regole per chi cambia lavoro
Come ricorda il Covip, nel caso in cui non si sia di fronte a una nuova assunzione, ma all’avvio di un nuovo rapporto di lavoro, le regole prevedono che, se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il Tfr in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà ad applicare questa forma di conferimento del Tfr, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata.
Nel caso invece in cui, nel precedente rapporto di lavoro, si sia aderito alla previdenza complementare, riscattando poi interamente la posizione individuale maturata per perdita dei requisiti di partecipazione, entro 6 mesi dalla nuova assunzione il lavoratore deve manifestare nuovamente la scelta sulla destinazione del Tfr futuro. In caso di mancata scelta, il Tfr viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso
Se invece la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione maturata, va indicata al nuovo datore di lavoro quale forma di previdenza complementare per le quote di Tfr futuro, sempre entro 6 mesi dall’assunzione. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario, riscattata o trasferita al nuovo fondo pensione.
Alberto Minazzi



