Dall’1 gennaio 2027 entreranno in vigore anche in Italia le regole europee (con multe per chi non è a norma) sui ripartitori dei consumi nei condomìni
Chi vive in un condominio riscaldato con una caldaia centralizzata lo sa bene: c’è chi tollera meglio il freddo e chi, al contrario, ha bisogno di avere molti più gradi in casa per sentirsi a proprio agio. Una situazione che, fino a un decennio fa, si traduceva per i più calorosi in un’ingiustizia sostanziale, dovendo farsi carico anche di una parte dei consumi altrui.
Grazie alla tecnologia, le cose sono però cambiate, con l’introduzione dei ripartitori di calore, che misurano gli effettivi consumi di ciascuno. Al riguardo, nel 2014 l’Italia ha recepito la direttiva europea sull’efficienza energetica, introducendo l’obbligo di installare sistemi di contabilizzazione e ripartitori nei condomìni con riscaldamento centralizzato.
È stato così dato tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguare gli impianti e installare i dispositivi che rendono possibile la divisione della spesa tra una quota fissa e una variabile (definibile in assemblea, ma pari almeno alla metà del totale) legata ai consumi effettivi. Poi, dal 25 ottobre 2020, tutti i nuovi dispositivi devono essere leggibili da remoto. E, con l’arrivo del nuovo anno, le norme cambieranno di nuovo, proprio relativamente alla telelettura.
L’obbligo della telelettura dei ripartitori
La possibilità di accedere ai dati a distanza, senza cioè la necessità dell’intervento fisico per la lettura manuale da parte di un tecnico, rende più rapida e trasparente la possibilità di conoscere i propri consumi. Proprio l’effetto di contenere gli sprechi e la spesa energetica grazie alla maggior consapevolezza di quanto si sta spendendo ha spinto l’Ue, nel 2018, a emettere una nuova direttiva, che impone l’obbligo che tutti i contatori condominiali consentano la lettura da remoto.
La normativa europea è entrata nell’ordinamento italiano già nel 2020, con un decreto legislativo che ha fissato al 1° gennaio 2027 il termine ultimo per l’entrata in vigore delle nuove previsioni normative. A essere interessati dall’obbligo, sono, oltre ai sistemi di contabilizzazione del calore individuali, sia i contatori di fornitura, che i sotto-contatori. E, insieme ai sistemi di riscaldamento, le norme si applicano anche a quelli condominiali di raffreddamento.
I condomìni residenziali sono dunque la principale fattispecie di immobili che dovranno adeguarsi. Ma l’obbligo riguarda anche tutti gli altri “edifici polifunzionali” con riscaldamento centralizzato. Va infine sottolineato come i moderni dispositivi di telelettura siano progettati in modo di garantire sia la privacy degli inquilini che la sicurezza dei dati. E la digitalizzazione termica consente un monitoraggio più continuo senza necessità di accesso diretto.
Le sanzioni e l’adeguamento
La nuova normativa, che si calcola interessi circa 4 milioni di famiglie italiane, prevede sanzioni tra i 500 e i 2.500 euro tanto per i proprietari di un appartamento in condominio che non si adeguano, quanto per i condomìni in cui le spese per il riscaldamento non vengono ripartite in modo corretto, per esempio per irregolarità legate alle valvole termostatiche. Per i residenti, la figura di riferimento per tutte le informazioni è normalmente l’amministratore condominiale.
L’intervento di adeguamento può avvenire in più modi, dall’applicazione di un modulo radio sui modelli già in uso alla sostituzione degli apparecchi più vecchi, con un prezzo che varia tra i 70 e i 190 euro per ogni radiatore. L’intervento, comunque, può beneficiare di una detrazione fiscale grazie al bonus casa, che garantisce la restituzione del 50% nell’arco di 10 anni della spesa attraverso un credito d’imposta. Sono però previste eccezioni all’obbligo di telelettura.
L’aggiornamento o la sostituzione dei contatori deve cioè essere possibile tecnicamente e non deve comportare costi eccessivi in rapporto all’aumento dell’efficienza. In entrambi i casi è comunque necessaria una relazione tecnica asseverata. Questa è richiesta anche per esercitare il diritto di distaccarsi dall’impianto centralizzato, che la Cassazione riconosce ai proprietari, che ne sosterranno i costi, anche senza preventivo consenso dell’assemblea, ferma restando la partecipazione alle spese di manutenzione straordinaria e conservazione della caldaia comune.
Alberto Minazzi



