L’Inps estende alle visite ambulatoriali i limiti temporali del certificato per la tutela previdenziale
La tutela previdenziale e l’assicurazione obbligatoria contro la malattia sono state una conquista dei lavoratori dipendenti italiani, che hanno ottenuto la prima vera copertura statale organica obbligatoria per l’assistenza nel 1943. E oggi, secondo i dati dell’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia dell’Inps, ogni anno si registrano oltre 50 milioni di giornate di malattia nel settore privato e tra i 13 e i 14 milioni in quello pubblico.
Per usufruirne, ovviamente, vanno rispettate alcune regole: dal rispetto delle fasce di reperibilità per le visite fiscali, alla comunicazione immediata al datore di lavoro e la redazione (e successivo invio all’Inps) del certificato medico da parte del medico curante. Un adempimento che, per il riconoscimento della prestazione di malattia, prevede precise tempistiche. Ed è proprio su questo fronte che, da settembre 2026, l’Inps ha introdotto alcune novità.
Le regole per ottenere l’indennità di malattia
Con una circolare del 4 settembre, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto di previdenza ha comunicato le nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia. In particolare, è stata estesa la tutela previdenziale al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche nei casi in cui la visita di controllo sia stata effettuata dal medico curante in ambulatorio e non più solo in caso di visita domiciliare.
La regola in vigore prevede infatti tempistiche ristrette da rispettare per il riconoscimento dell’indennità di malattia. Il certificato medico attestante l’incapacità temporanea al lavoro, che il lavoratore è tenuto a presentare per poter accedere alla tutela, deve infatti essere redatto il primo giorno dell’evento. È dunque questo il giorno preso in considerazione per il calcolo della “carenza” (cioè i primi 3 giorni non indennizzati), delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile.
Certificato di malattia: cosa cambia
In questa prospettiva, finora l’Inps ha riconosciuto come giorno di malattia anche quello precedente al rilascio del certificato soltanto nel caso in cui il medico curante abbia effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Tale riconoscimento è stato al contrario escluso quando la visita sia stata effettuata in ambulatorio. L’orientamento applicativo è stato però ora rivisto.
“A partire dalla pubblicazione della circolare – spiega l’Inps – la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari”. Ovvero, il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre 1 giorno rispetto alla data del certificato e il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.
Motivi e obiettivi della novità
Per illustrare le ragioni della nuova soluzione adottata, l’Inps cita espressamente “la trasformazione del ruolo del medico di medicina generale” e “la progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro e la prassi di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti”. Da un lato, dunque, si è cercato di sgravare di adempimenti i già oberati medici di base.
C’è però in gioco, continua l’Istituto, anche un aspetto di giustizia sostanziale da rispettare per quanto riguarda i lavoratori.
“La modifica – precisa l’Inps – mira a garantire una tutela effettiva ed equa per i lavoratori in malattia, uniformando il trattamento su tutto il territorio nazionale, anche quando il medico curante non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata”.
Alberto Minazzi



