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Liste d’attesa infinite? Dal privato pagando solo il ticket. Ecco come

Liste d’attesa infinite? Dal privato pagando solo il ticket. Ecco come

Se il Servizio sanitario non garantisce la prestazione nei tempi previsti, la legge offre una tutela al cittadino. Ecco quando è possibile ricorrere al privato e come fare

Il diritto alla salute non può essere compromesso dai problemi del sistema sanitario legati a liste d’attesa troppo lunghe in relazione all’urgenza della cura. Né, in questi casi, si deve per forza sostenere l’intera spesa di una visita privata.
Un principio di buon senso che, anche se pochi lo sanno, è tutelato dal nostro ordinamento attraverso la possibilità di ricevere la prestazione anche da un medico libero professionista pagando semplicemente il ticket.
Ovviamente, per non dover versare l’intero onorario, occorrono alcuni presupposti e il rispetto di una precisa procedura.
Ma l’opportunità è comunque aperta realmente a tutti.

La necessità di una ricetta e di una prenotazione

Il primo passaggio per accedere alle cure di un medico privato pagando il ticket (o nemmeno quello, nei casi in cui se ne sia esentati) è la definizione dell’urgenza del trattamento.
Per questo non è sufficiente il fatto che i tempi d’attesa siano oggettivamente lunghi. Si parte dunque dalla cosiddetta “prescrizione di primo accesso”. Ovvero quella che comunemente è conosciuta come “ricetta”.
In questo documento, il medico deve infatti indicare il problema, il sintomo o il sospetto clinico alla base della richiesta della prestazione specifica. Ma anche la classe di priorità, legata alle condizioni cliniche, che serve a stabilire i tempi e può essere rivalutata con una seconda visita in caso di peggioramenti. Il cittadino è quindi tenuto ad attivare il percorso sanitario pubblico attraverso il Cup o uno dei canali di prenotazione previsti dal servizio sanitario della propria regione.
È così che si verifica la sussistenza del presupposto fondamentale della disponibilità della prestazione richiesta nell’ambito territoriale di garanzia previsto dalla propria Regione o azienda sanitaria. Se si vuole sfruttare l’opportunità, cioè, non bisogna andare di propria iniziativa direttamente da un medico privato a prenotare la prestazione. In questo caso, non è infatti prevista nessuna possibilità di rimborso della fattura da parte del servizio sanitario pubblico.

La combinazione tra urgenza e tempi d’attesa

Nella ricetta, il medico stabilisce i tempi ritenuti necessari per la prestazione inserendo una lettera. La “U”, di urgente, indica un’erogazione entro 72 ore; la “B” (breve) richiede un termine massimo di 10 giorni; con la “D” (differibile) la parentesi temporale è in genere di 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti diagnostici; la “P” di programmabile, infine, fa riferimento a un periodo indicativo di 120 giorni, in base a discipline nazionali e regionali.

ticket
Una scala della tempestività con effetti pratici anche ai fini della possibilità di dover pagare il solo ticket per una prestazione privata. Ricevuta dal Cup la comunicazione della prima data disponibile per la visita o l’esame, il paziente può infatti confrontare l’arco di tempo con la priorità stabilita dal medico. E, in caso di incompatibilità, si può chiedere allo stesso operatore le modalità di attivazione del percorso di tutela per il mancato rispetto dei tempi d’attesa.
La procedura varia infatti da regione a regione, a volte anche tra diverse aziende sanitarie, coinvolgendo per esempio Cup, Urp, direzione sanitaria o un eventuale ufficio che si occupi specificamente della gestione delle liste d’attesa. In ogni caso, la richiesta di attivazione di un percorso alternativo compatibile con la priorità indicata nella ricetta è un atto formale riguardo al quale è consigliabile conservare la documentazione insieme a quella relativa al resto della pratica.

I diritti del cittadino

La tutela della salute di fronte ai possibili disservizi legati a liste d’attesa troppo lunghe si basa, dal punto di vista legale, sul comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 124/1998. Questa norma prevede la possibilità dell’assistito di richiedere che la prestazione venga resa nell’ambito del cosiddetto “intramoenia”, facendo ricadere sul sistema sanitario la differenza tra il costo effettivo della prestazione e la partecipazione alla spesa dovuta dal cittadino.
Il ricorso all’attività libero-professionale svolta, al di fuori del normale orario di servizio, dai medici dipendenti di un ospedale pubblico all’interno della struttura in cui lavorano è però solo una delle alternative.

ticket
L’azienda sanitaria può infatti anche individuare un’altra struttura pubblica o una struttura privata accreditata che siano in grado di erogare la prestazione nei tempi previsti. Va in ogni caso chiarito che questa procedura non si attiva automaticamente.
Inoltre, il diritto riguarda solo l’accesso alla prestazione nei tempi corretti. Riguardo all’accesso alle cure private pagando il solo ticket non è riconosciuta infatti al cittadino un’eguale tutela per poter scegliere uno specifico ospedale o uno specifico medico. La preferenza per una struttura è in altri termini incompatibile con la tutela legata al rispetto dei tempi d’attesa, che, oltretutto, prevede l’applicabilità delle classi di priorità al solo primo accesso.

Alberto Minazzi

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Tag:  sanità, ticket

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