La legge definisce l’iter sanitario, i tempi e le responsabilità per le richieste di suicidio medicalmente assistito. Dalla richiesta alla valutazione medica: così cambia il percorso nelle Ulss venete
Sempre in attesa di una decisione del Parlamento che uniformi regole e procedure a livello nazionale, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna il Veneto è la quarta regione italiana che si è dotata di una propria legge sul cosiddetto “fine vita”, mettendo nero su bianco l’iter che deve seguire chi vuole ricorrere al suicidio medicalmente assistito.
Dopo il rinvio in Commissione del 16 gennaio 2024 e al termine di 2 giorni di discussione a Palazzo Ferro-Fini, nella seduta del 2 settembre 2026 con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare intitolata “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”.
Si tratta, va sottolineato, di una novità esclusivamente procedurale e non sostanziale, perché la possibilità di accedere a questo tipo di trattamento attraverso il servizio sanitario si lega sempre alla sentenza del 2019 della Corte Costituzionale sul caso Cappato-Dj Fabo. Ma la Regione Veneto ha comunque introdotto importanti novità.
Suicidio assistito: i requisiti restano quelli della Corte costituzionale
Dopo il 2019, in Veneto sono state presentate 31 domande di una legge regionale sul fine vita. E solo 3 di queste hanno ricevuto parere favorevole. Nella scorsa legislatura, inoltre, l’iter legislativo si era bloccato dopo il mancato via libera ai primi articoli. Il testo è stato quindi modificato a partire dagli emendamenti presentati in Consiglio.
Ma, soprattutto, la Regione Veneto ha tenuto conto dei rilievi mossi dalla Corte costituzionale alle analoghe leggi già approvate in Toscana e Sardegna. La possibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito, ha infatti stabilito la Consulta, è legata al rispetto di rigidi requisiti, che non possono essere modificati dalle Regioni, le quali hanno solo la possibilità di organizzare il percorso.
Ferma restando l’esclusione dell’eutanasia, cioè la somministrazione del farmaco letale da parte del medico, che rimane reato, per accedere all’assistenza del servizio sanitario verso il fine vita non è infatti sufficiente una malattia grave, ma vanno rispettati contemporaneamente 4 requisiti (irreversibilità della malattia, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di assumere una decisione libera e consapevole).
Come interviene la legge veneta sul fine vita: l’analisi dei requisiti
Sempre la Corte costituzionale disegna quindi un percorso di verifiche cliniche e bioetiche da rispettare prima di procedere col suicidio assistito, che deve avvenire con l’autosomministrazione del farmaco, sia pure sotto supervisione medica. Questi accertamenti devono essere effettuati da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale dopo che il comitato etico competente ha espresso il proprio parere.
Ed è a questo punto che si inseriscono le novità che hanno avuto il via libera in Veneto.
La legge appena approvata ordina e uniforma cioè i passaggi successivi alla richiesta, presentata all’Ulss di residenza: dalla presa in carico da parte del sistema sanitario regionale agli esami clinici, dalla valutazione bioetica alla definizione delle modalità di assistenza, che scatta ovviamente solo quando tutte le condizioni siano soddisfatte.
Ad analizzare la sussistenza dei requisiti è la commissione medica multidisciplinare dell’azienda sanitaria di riferimento. A comporla, precisa la legge regionale, devono essere presenti un medico, un neurologo, uno psicologo, uno psichiatra, un medico legale, un infermiere, un palliativista e un bioeticista. Nella discussione sul merito, può essere inserito anche un medico di fiducia del paziente, su sua richiesta.
Il ruolo centrale del palliativista
Una delle novità più significative della legge veneta sul fine vita è quella legata alla figura del palliativista.
Al paziente, oltre alla possibilità di richiedere un sostegno psicologico alle associazioni Pro Vita, deve infatti essere obbligatoriamente garantita la preventiva informazione della possibilità di accedere alle cure palliative, che diventano prioritarie tra le possibili alternative per controllare non solo il dolore e la sofferenza.
Le cure palliative consistono infatti in un più ampio sostegno, fisico e psicologico, che coinvolge anche i familiari, e sono state riconosciute nel nostro Paese come un diritto fin dal 2010. Su questo aspetto si è soffermato in particolare il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che ha sottolineato come la nuova legge regionale assicuri a tutti la possibilità di accedervi.
Gli emendamenti approvati hanno inoltre aumentato l’importanza del ruolo del medico palliativista all’interno della commissione multidisciplinare, rafforzandone, pur senza renderlo vincolante, il suo parere. Se il voto collegiale è contrario a questo parere, in altri termini, per poter procedere sarà infatti necessaria una motivazione circostanziata della decisione.
Gli altri aspetti della legge
Pur senza definirli in concreto, ma puntando comunque a evitare ritardi ritenuti insostenibili per il paziente, la legge veneta sul fine vita punta a stabilire, senza far venir meno la rigorosità degli accertamenti, tempi certi per l’effettuazione delle verifiche, evitando le differenze tra aziende sanitarie. È inoltre previsto che la prestazione erogata dal servizio sanitario sia gratuita per il paziente che accede al suicidio assistito.
Un altro aspetto fondamentale è la possibilità di rifiutare l’assistenza al medico obiettore di coscienza.
I sanitari, cioè, parteciperanno alla procedura solo su base volontaria.
Infine, viene istituito un comitato bioetico regionale, nominato dalla Giunta regionale, che va ad aggiungersi a quello delle singole Ulss, esprimendo le linee guida per orientare i comitati territoriali e pareri non vincolanti.
Alberto Minazzi




