In assenza di una norma nazionale, le risposte a chi chiede il suicidio assistito cambiano da regione a regione
Si chiamava Domenico Zuccarella, aveva 59 anni, era affetto da tempo da sclerosi multipla secondariamente progressiva (un’evoluzione della malattia caratterizzata da un peggioramento graduale e continuo della disabilità nel tempo) e ha fatto una scelta che è sempre più al centro del dibattito sociale: quella di ricevere assistenza sanitaria per morire.
Un obiettivo che Domenico è riuscito a raggiungere martedì 25 agosto 2026. Ovvero ben 290 giorni dopo l’8 novembre 2025, quando aveva presentato la sua richiesta all’Asst Ovest Milanese. Un attesa doppia, rispetto ai 145 giorni massimi previsti dalle linee guida approvate dalla Regione Lombardia del 13 maggio di quest’anno. Ma non solo.
Per veder accolto il desiderio dell’uomo, i suoi legali hanno dovuto presentare una lunga serie di solleciti e diffide, fino a un ricorso d’urgenza. Il suo è stato infatti il primo caso in cui il servizio sanitario lombardo ha organizzato l’intera fase attuativa di un suicidio assistito, dall’assistenza sanitaria alla messa a disposizione di farmaco e strumentazione.
In Italia, del resto, a oggi non esiste nessuna legge nazionale sul suicidio assistito, con ovvie diversità di risposte tra regione e regione. A muoversi, in questo vuoto legislativo, sono infatti i singoli enti locali.
Come la Regione Veneto, che proprio in queste ore ha convocato il Consiglio per votare la discussa legge sul fine vita.

Come funziona la richiesta di suicidio medicalmente assistito
Ma cosa succede, attualmente, se una persona decide di dire basta a una sofferenza insopportabile e presentarsi in una struttura sanitaria veneta chiedendo di accedere al suicidio medicalmente assistito? In primo luogo va chiarito che la sua domanda non può essere in nessun modo respinta automaticamente: l’ospedale deve prendere in carico la richiesta e avviare le verifiche previste. È stata proprio la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2019 ribadita da successivi pronunciamenti, a stabilire infatti la non punibilità penale dell’aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni.
Gli accertamenti clinici della struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale devono verificare, coinvolgendo anche il comitato etico territorialmente competente, se si sia in presenza per esempio di una patologia irreversibile, una sofferenza fisica o psicologica ritenuta intollerabile e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, anche diversi da macchinari sofisticati o terapie ospedaliere). Ma anche la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, una volontà libera e consapevole e un’adeguata informazione sulle alternative, comprese le cure palliative.
Gli aspetti controversi e il ruolo delle leggi regionali
All’interno di questo iter non mancano però aspetti poco chiari. Ed è su questi che intervengono le leggi regionali, non cambiando il diritto sostanziale, ma solo il percorso pratico. La proposta al voto in Veneto, così, intende specificare nel dettaglio tutti gli aspetti della procedura, dall’istituzione di apposite commissioni mediche multidisciplinari alla fissazione di tempistiche precise, al fine di dare la possibilità ai cittadini di poter esercitare concretamente la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. La presenza dei requisiti non è infatti garanzia di una sua rapida attuazione.
Se il “diritto” esiste già, nei limiti stabiliti dalla Consulta, la risposta alla richiesta, in mancanza di una disciplina puntuale come quella in discussione in Consiglio regionale veneto si rischiano infatti profonde differenze nei percorsi amministrativi anche tra singole aziende sanitarie. Serve, insomma, stabilire con precisione chi deve organizzare la procedura, entro quanto tempo, con quali responsabilità, dove deve essere effettuata (con la possibilità di richiedere l’effettuazione a domicilio), chi fornisce il farmaco e l’attrezzatura e quale struttura sanitaria deve farsene carico.
Il “fine vita”: non c’è solo il suicidio assistito
La questione del suicidio medicalmente assistito è particolarmente delicata non solo sul piano etico, ma anche su quello legale. Il punto da cui partire è che questa pratica è semplicemente una possibilità, riconosciuta dalla Corte Costituzionale a determinate condizioni. Le Regioni, cioè, non possono trasformarlo in un vero e proprio diritto, né modificare i requisiti sostanziali stabiliti dal quadro costituzionale e penale nazionale. L’intervento regionale è possibile solo a livello di organizzazione sanitaria: dalla verifica concreta delle condizioni all’assistenza del paziente.
Il suicidio medicalmente assistito è poi altra cosa rispetto al rifiuto o all’interruzione delle cure da cui deriva la morte per la naturale evoluzione della malattia, riconosciuti come diritto del malato da una legge del 2017. Così come è altro la sedazione palliativa profonda continua, praticabile in determinate condizioni per controllare la sofferenza, ma non per provocare la morte. Ancora, non si parla di eutanasia, che prevede la somministrazione del farmaco letale da parte di una persona diversa dal malato, non consentita in Italia, in quanto non si può parlare di un “diritto generale a morire”.
Come ha ribadito la più recente giurisprudenza costituzionale, nel suicidio medicalmente assistito è inoltre il paziente che deve compiere autonomamente l’atto finale. In questa materia, risulta del resto fondamentale il riferimento ai pronunciamenti dei giudici, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 580 del Codice penale, che punisce il reato di istigazione o aiuto al suicidio. E questo proprio perché il Parlamento non ha ancora approvato una legge organica sul suicidio assistito.
La situazione nelle altre regioni
Negli ultimi mesi, intanto, il quadro normativo regionale si è evoluto. Pur senza una legge regionale specifica, la Lombardia ha iniziato a organizzare concretamente l’accesso alla procedura all’interno del proprio servizio sanitario, indicando anche ai cittadini i servizi territoriali a cui rivolgersi.
Una legge regionale è stata invece approvata, il 23 luglio 2026, dalla Regione Emilia-Romagna, istituendo una Commissione di valutazione multidisciplinare permanente per verifica dei requisiti e definizione e controllo delle modalità di attuazione e poi emanando le istruzioni tecnico-operative per applicare la legge.
Diversa è la situazione in Toscana e in Sardegna, che erano state nell’ordine, già nel 2025, le prime Regioni a proporre una disciplina organica con una legge. Leggi regionali che, però, sono state dichiarate illegittime in diversi punti dalla Corte Costituzionale. Per le altre regioni, resta applicabile il quadro nazionale delineato dalle sentenze della Consulta e dalla legge 219 del 2017. Sempre in attesa delle decisioni basate su scelte di politica generale per le quali la stessa Corte Costituzionale ha ribadito, con una sentenza di luglio 2026, la competenza esclusiva del Parlamento.
Alberto Minazzi



