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Riconoscimento facciale: il Governo approva, ma esclude gli automatismi

Riconoscimento facciale: il Governo approva, ma esclude gli automatismi

Le anticipazioni sulle modifiche apportate nel via libera del Consiglio dei ministri: dalle autorizzazioni ai limiti nell’uso dei dati

L’utilizzo delle moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale, non può in nessun caso far diventare automatica, con pesanti implicazioni in particolare a livello di privacy, la gestione della sicurezza attraverso l’analisi dei dati biometrici raccolti attraverso la videosorveglianza.
Il testo non è stato ancora pubblicato. Ma, dalle prime anticipazioni, sembra questa la linea di condotta adottata dal Consiglio dei ministri nell’inserire alcune modifiche, relative all’utilizzo del riconoscimento facciale, nel decreto legislativo che è stato  approvato da Palazzo Chigi.
Dalle variazioni sulle autorizzazioni utili all’utilizzo delle banche dati dei sistemi già installati, le novità possono essere importanti anche per ridurre le distanze dall’Ai Act europeo del 2024 che erano state sottolineate nella formulazione originaria.

Identificazione in tempo reale: cosa è cambiato

In base al decreto, le forze di polizia saranno autorizzate a usare i sistemi tecnologici di riconoscimento facciale solo in casi specifici e limitati. E le modifiche introdotte dal Governo in sede di approvazione del decreto (soprattutto riguardo i discussi articoli 8 e 10), oltre a rafforzare i controlli dell’autorità giudiziaria ridefiniscono l’ambito in cui è consentito utilizzare e rielaborare i dati biometrici raccolti nei luoghi pubblici.

riconoscimento facciale
L’identificazione in tempo reale in luoghi pubblici, ai fini della conferma dell’identità di persone già individuate o della localizzazione di persone che si stanno cercando, è ammessa, in base all’articolo 8, solo in 2 casi. Il primo è la prevenzione di minacce specifiche e gravi (dagli attacchi terroristici ai pericoli per la vita e l’incolumità delle persone), il secondo la ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.
Secondo quanto emerso, le immagini raccolte potranno essere confrontate esclusivamente con una banca dati realizzata per la finalità specifica, partendo da archivi già in uso per fini di sicurezza o da filmati e immagini acquisiti legalmente. Sarà vietato l’utilizzo di banche dati basate su immagini reperite online. E l’archivio dovrà essere cancellato scaduta la necessaria autorizzazione concessa dal pm su richiesta motivata del questore o dei responsabili delle forze dell’ordine.

Le novità sui sistemi di videosorveglianza già attivi

Riguardo al riconoscimento facciale, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha dunque evidenziato che “non c’è nulla di automatico affidato all’intelligenza artificiale”. Aggiungendo poi, senza peraltro entrare nel dettaglio, che i sistemi utilizzati dalle forze dell’ordine saranno controllati dall’autorità giudiziaria “in modo diversificato tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari”.
Il tema dell’Ai si ripropone per il 3° comma dell’articolo 10, dedicato ai sistemi di videosorveglianza già installati. Questi, prevede il decreto, possono essere dotati di software capaci di effettuare il riconoscimento facciale e, nei luoghi (come piazze o stadi) e negli eventi (per esempio i cortei) che presentano esigenze di ordine e sicurezza pubblica, registrare e conservare (per un massimo di 7 giorni) le immagini dei presenti e dei partecipanti.
Rispetto alla versione iniziale, che autorizzava al trattamento automatico dei dati biometrici raccolti, le modifiche prevedono la possibilità di accedervi a posteriori solo in casi ben precisi. L’attivazione del sistema di riconoscimento è cioè consentita solo quando viene commesso un reato, per identificare persone già indiziate e comunque con la necessità che la polizia giudiziaria richieda l’autorizzazione a un magistrato entro 24 ore dall’avvio del sistema.

Il riconoscimento facciale e i dubbi collegati

Il dibattito sulla linea italiana si era acceso dopo le dichiarazioni della Commissione Ue in merito a un generale divieto di controllo pubblico degli spostamenti dei cittadini attraverso l’Ai. La sorveglianza biometrica prevista dalla bozza del decreto aveva superato il vaglio del Garante della privacy, che però, al tempo stesso, aveva chiesto un intervento sulle “zone grigie” del provvedimento, per evitare di dar vita a una sorveglianza di massa.
Va ricordato, al riguardo, che gli algoritmi dei software utilizzati non sono in grado di “riconoscere” i volti nel senso stretto della parola. Quel che effettuano è solo un’analisi delle immagini, traducendo poi le caratteristiche fisiche in sequenze numeriche. Ed è questa stringa di numeri che viene confrontata con le sequenze presenti nell’archivio per dare luogo a una percentuale di somiglianza in base alla quale elaborare una lista di potenziali candidati.
È per questi motivi che, oltre ai profili legati alla privacy, vengono evidenziate criticità come “falsi positivi” o scambi di persona, da cui possono derivare conseguenze negative in caso di una associazione non veritiera con un sospetto. L’Italia ha scelto di puntare sulle “esigenze di ordine e sicurezza pubblica” per giustificare l’utilizzo del riconoscimento facciale, per quanto il Garante, in riferimento all’articolo 10, abbia ritenuto troppo generica la definizione di “luoghi”.

Alberto Minazzi

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