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Tasse: ecco come funzionerà l'Irpef nel 2024

Tasse: ecco come funzionerà l'Irpef nel 2024

Riduzione a 3 scaglioni ma non solo: pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare con tutte le indicazioni sulle novità introdotte dalla riforma

È solo il primo tassello della più ampia riforma del fisco, ma il decreto legislativo 216 del 2023 ha introdotto una importante serie di novità per i contribuenti che devono pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La più nota modifica decisa dal Governo riguardo all’Irpef è la riduzione degli scaglioni di reddito, che passano da 4 a 3, con conseguenti variazioni dell’aliquota applicata ad alcune fasce.
Ci sono però anche altre previsioni, a partire da quelle su detrazioni e addizionali.
Per questo, l’Agenzia delle Entrate ha emesso ora una circolare contenente le istruzioni operative da tener presenti da parte di chi presenterà la dichiarazione.

Quanto pagheremo di tasse

L’accorpamento di scaglioni ha riguardato i due più bassi, con vantaggi per coloro che percepiscono un reddito imponibile annuo tra 15 mila e 28 mila euro. Prima della riforma, l’aliquota applicata in questo caso era pari al 25%. Adesso, scende al 23%: la stessa quota di tasse richiesta fino al 2023 a chi aveva un reddito inferiore a 15 mila euro, che continuerà a pagare anche nel 2024 lo stesso importo.
Nulla muta nemmeno per le altre due fasce di reddito. A chi guadagna tra 28 mila e 50 mila euro, si applica ancora l’aliquota del 35% per la parte dell’introito che supera la soglia minima ma non quella massima, in aggiunta a 6.440 euro di tasse per la quota sotto i 28 mila euro.
Nel caso della fascia più alta, che supera cioè il tetto di 50 mila euro, la tassa sarà pari a 14.140 euro più l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 43% per la quota eccedente il limite.

tasse

Tra le tasse su cui incide l’accorpamento degli scaglioni rientrano anche le addizionali Irpef decise dagli enti locali.
Al riguardo, è fissata la data del 15 aprile 2024 entro cui Regioni e Comuni dovranno deliberare la legge con cui stabiliscono la misura del tributo sulla base dei nuovi scaglioni, con applicazione automatica delle aliquote del 2023 in caso di mancato rispetto di tale termine. Per il solo 2024 è infatti concessa anche la facoltà di prevedere aliquote differenziate basate sui vecchi scaglioni.

Aumentano le detrazioni sul lavoro dipendente

Fermi restando le altre regole, a partire dagli importi minimi per le detrazioni riconosciute ai contribuenti che svolgono un lavoro dipendente, ci sono novità anche su questo fronte.
L’importo minimo della detrazione, rapportato al periodo di lavoro svolto durante l’anno, è di 960 euro, che salgono a 1.380 euro quando il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Con un aumento di 75 euro, l’importo però sale a 1.995 euro sui redditi fino a 15 mila euro, attraverso l’innalzamento della “no tax area”, ora a 8.500 euro non solo per i pensionati, ma anche per i dipendenti. La detrazione, esattamente come avvenuto fino al 2023, scende progressivamente quando si sale con il reddito, con l’applicazione di una formula di calcolo diversa per le fasce tra 15 mila e 28 mila euro e tra 28 mila e 50 mila euro.

Nessuna detrazione è riconosciuta oltre a tale soglia, anche se per i contribuenti che la superano è prevista una franchigia del 19%, che si traduce nella riduzione di 260 euro delle detrazioni in dichiarazione dei redditi. Se il reddito complessivo supera i 120 mila euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda, che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020.
Dal calcolo dei redditi ai fini della detrazione da applicare sono esclusi quelli derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Vi rientrano invece gli eventuali redditi assoggettati a cedolare secca, le imposte sostitutive in applicazione del regime forfetario e la quota di agevolazione per la capitalizzazione delle imprese, la cui deduzione è quindi abrogata, fatte però salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile.

A quali redditi si applicano le detrazioni fiscali e il “bonus Renzi”

La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica un elenco di redditi che sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, dando diritto all’applicazione delle detrazioni.
Si tratta dei compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro (entro il limite dei salari correnti maggiorati del 20%), delle indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità.
Ancora, delle borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale e delle somme corrisposte per incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni (quando l’incarico viene svolto al di fuori dal lavoro dipendente o nell’esercizio di arti o professioni).
Infine, usufruiscono della detrazione le remunerazioni dei sacerdoti, le pensioni complementari e i prodotti pensionistici individuali paneuropei, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Quanto all’ex “bonus Renzi”, la modifica del trattamento integrativo prevede che l’erogazione spetti a chi guadagna fino a 15 mila euro se l’imposta lorda dovuta è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti, diminuite di 75 euro.

Alberto Minazzi

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