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La Corte europea dei diritti dell'uomo boccia il ricorso contro l'obbligo vaccinale

La Corte europea dei diritti dell'uomo boccia il ricorso contro l'obbligo vaccinale
Flag of European Union and judges wooden gavel on the top, concept picture about court and justice

L’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, così come la sospensione dal lavoro e dello stipendio per chi decide di non vaccinarsi, non possono essere sospesi in via cautelare.
È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, respingendo la richiesta avanzata da 672 vigili del fuoco francesi.
Oggetto del contendere è la legge francese sulla gestione della crisi di sanità pubblica.
La richiesta di sospendere le misure cautelari era stata presentata il 19 agosto da 672 tra membri a tempo pieno e volontari dei Services départementaux d’incendie et de secours de France (SDIS), il dipartimento francese dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza, e da membri che lavorano negli ospedali. Sottolineando l’urgenza della questione e invocando gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, era stata avanzata alla Corte una doppia richiesta.
E cioè, in via principale, di “sospendere l’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 12 della legge 5 agosto 2021”. In subordine, poi, di “sospendere le disposizioni che vietano l’esercizio della professione alle persone che non hanno ottemperato all’obbligo di vaccinazione” e di “sospendere le disposizioni interruttive del pagamento degli stipendi ai soggetti che non hanno ottemperato all’obbligo da vaccinare, come previsto dall’articolo 12 della legge 5 agosto 2021”.
La sezione della Corte composta da 7 giudici che si è riunita martedì 24 agosto ha deciso di respingere le richieste di provvedimenti cautelari presentate, ribadendo che “le misure di cui all’articolo 39 del Regolamento della Corte sono decise in connessione con il procedimento dinanzi alla Corte, senza pregiudicare eventuali successive decisioni sull’ammissibilità o sul merito della causa”.

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