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Ecco il testo del nuovo decreto-legge per le feste di Natale

Ecco il testo del nuovo decreto-legge per le feste di Natale

Dopo un intenso Consiglio dei Ministri iniziato alle 22.05 del 2 dicembre e terminato alle ore 1.30 di giovedì 3 dicembre, è stato approvato il nuovo decreto-legge con le regole per gli spostamenti durante le feste natalizie.
Un decreto legge che contiene due articoli importanti, in quanto rappresentano la cornice normativa entro cui si svilupperà l’atteso nuovo DPCM.
Il Decreto del Presidente del Consiglio sul quale, finora,  circolano solo indiscrezioni e bozze non confermate, verrà firmato nella serata di oggi 3 dicembre ed entrerà in vigore a partire dal 4 dicembre.

Il testo ufficiale del nuovo decreto-legge


Il nuovo decreto-legge fissa dei divieti che riguardano le festività e allunga da 30 a 50 giorni la durata della validità del nuovo DPCM.

Nello specifico prevede che:

  • dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse. Saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”;
  • saranno vietati gli spostamenti tra Comuni diversi nelle seguenti date: il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021. Valgono anche in questo caso le eccezioni determinate da “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”;
  • Nonostante i divieti sopra citati, il decreto-legge recita che “sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione”;
  • Sempre dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 il decreto-legge dispone il divieto di spostamento nelle seconde case “che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria“. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021 questo divieto viene esteso anche alle seconde case ubicate in un Comune diverso dal proprio.

Il Decreto Legge da poco approvato non è il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio).
Il primo è un atto avente forza di legge, il secondo è una fonte secondaria e dovrà per questo attenersi e attuare quanto previsto dalle linee guida del decreto-legge approvato.

 

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Tag:  coronavirus