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Bonus prima casa agli under 36: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Bonus prima casa agli under 36: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il bonus prima casa destinato a chi ha meno di 36 anni vale anche per le pertinenze dell’immobile, come i box, prevede l’azzeramento delle imposte anche per gli atti soggetti a Iva ed è usufruibile anche per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.
Sono alcune delle principali precisazioni fornite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E in merito alla misura prevista dal decreto legge 73 del 2021 (cosiddetto “Sostegni bis”), mirata a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte dei più giovani.
A poter accedere al beneficio sono infatti coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui viene stipulato il rogito. Altro requisito richiesto, un Isee non superiore a 40 mila euro l’anno, che va dichiarato al momento della stipula, insieme al possesso (o alla richiesta in data anteriore o contestuale) della relativa attestazione in corso di validità. Il bonus si applica a tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Il beneficio previsto è l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
In più, in caso di acquisto soggetto a Iva, viene riconosciuto un credito d’imposta di importo pari all’imposta pagata per l’acquisto. Questo potrà essere utilizzato in compensazione attraverso F24 o a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data d’acquisto.
Il bonus prevede anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, non essendo dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Non possono invece godere delle agevolazioni, come precisa la stessa circolare, i contratti preliminari di compravendita. In tal caso, in presenza delle condizioni di legge, una volta stipulato il contratto definitivo di compravendita, il soggetto interessato può presentare una istanza formale di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra.

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