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Ecobonus o Superbonus? Le novità del Decreto Rilancio

Ecobonus o Superbonus? Le novità del Decreto Rilancio

Dall’1 Luglio il via al Superbonus. Potrebbe estendersi fino al 2022. Ma ancora mancano i decreti attuativi

Cerchiamo di fare chiarezza. La vera novità del Decreto con cui il Governo mette in campo 55 miliardi di euro, in tema di rilancio dell’edilizia si chiama Superbonus.  Al 110%, per essere precisi. 

Tutti lo chiamano più semplicemente ecobonus. Invece no. Bonus,  Ecobonus e Superbonus sono tre cose diverse.
In comune spartiscono l’idea di fondo che il rilancio dell’economia passi anche attraverso una riqualificazione delle nostre case. Sono dunque strumenti per dare un nuovo impulso al settore edilizio e, contemporaneamente, compiere un passo avanti nel segno della sostenibilità. Con vantaggi per l’intera collettività.

Super Ecobonus: cos’è

Le nuove misure prevedono una serie di detrazioni per interventi effettuati sugli immobili dall’ 1 luglio fino al 31 dicembre 2021. Ma il Governo, accogliendo la richiesta dell’Ance, pare propenso ad estendere la validità del Superbonus fino al 2022.
Attraverso lo strumento della cessione del credito d’imposta, il Super Ecobonus permetterebbe di effettuare interventi a sostanziale costo zero, salvi gli oneri finanziari. Questo fa pensare che ovviamente sarà molto richiesto e che possa generare quindi un bel salto per l’economia.
La detrazione Irpef ed Ires prevista è pari al 110% della spesa, su un ammontare complessivo di 60.000 euro, moltiplicabile per unità immobiliare.
Il meccanismo è però estremamente complesso e, per la definizione di molti aspetti, si attendono i decreti attuativi e la definizione dell’intera partita, che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a produrre entro 30 giorni.

Super Ecobonus: gli interventi “base”

Il meccanismo del Super Ecobonus al 110% si incentra sull’agevolazione legata a interventi per il risparmio energetico qualificato. Si tratta della la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari, o nelle parti comuni degli edifici, e l’isolamento termico delle superfici esterne con materiali isolanti che rispettino specifici criteri ambientali minimi. Insomma, il cappotto.

Però attenzione: ci sono delle condizioni.  La riqualificazione energetica, così come le installazioni di impianti fotovoltaici devono far sì che l’immobile, in seguito all’intervento, migliori di almeno due classi energetiche. Se non è possibile il passaggio di due classi, per usufruire del Super Ecobonus bisogna che l’edificio conquisti la classe energetica più alta. Questa va certificata tramite attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato mediante dichiarazione asseverata.
Discorso a parte va fatto per gli interventi antisismici speciali. Il decreto eleva la percentuale di detrazione al 110%, anche se, interpretano gli esperti, l’articolo 121 dello stesso decreto lascia intendere che le vecchie norme resteranno comunque in vigore.

Super Ecobonus: come si fa

Il Super Ecobonus servirà a rendere più efficienti, sostenibili,  belle ed economicamente in salute ( perché porterà lavoro) le nostre città?
“L’idea in linea teorica sta in piedi, la novità importante è che il cliente in questo modo potrebbe riqualificare il proprio immobile a costo zero – dice Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre – In sostanza, l’amministratore di un condominio potrebbe richiederlo con una delibera cedendo poi la fattura attraverso la cessione del credito alla ditta che eseguirà i lavori la quale, a sua volta, la cederà alle banche. Certo bisogna vedere se le banche sono disponibili ad acquistare il credito e se il meccanismo è snello. Per capirlo dobbiamo però attendere i decreti attuativi, che ci consentiranno poi anche di stimare quale tipo di ricaduta economica il Superbonus potrebbe portare sul nostro territorio“.
Riepilogando: se gli interventi aumentano di 2 classi energetiche l’edificio, viene riconosciuta la detrazione del 110%. Per il cliente il costo è pari a zero. Il 100% paga quindi le spese effettive mentre il restante 10% , tolti gli oneri finanziari delle banche, resta alla ditta che ha effettuato i lavori, che potrebbe arrivare al 105% circa.

Il collegamento con i primi 2 bonus

Il nuovo Super Ecobonus al 110% si aggiunge e si lega a due provvedimenti già in vigore: il bonus per le facciate e l’Ecobonus.
Gli interventi, già agevolati dal 50 all’85%, se effettuati congiuntamente con quelli introdotti dal nuovo Super Ecobonus, potranno a loro volta beneficiare di una detrazione al 110%.
Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, tra gli interventi congiunti che determinano l’aumento della percentuale insieme a quelli del decreto vi sono anche gli interventi ricadenti nel sisma bonus. Lo stesso criterio degli impianti solari si applica per le colonnine di ricarica, anche se non nel caso di edifici unifamiliari.

Il “bonus facciate”è dedicato agli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici ubicati nelle zone più abitate: zone “A” e “B”. Tutti i contribuenti possono ottenere una detrazione dell’imposta lorda pari al 90%. 


L’ “ecobonus” è quello legato alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle facciate condominiali e di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni.
Le detrazioni si calcolano su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il tetto massimo di spesa è di 136.000 euro per unità abitativa. Se l’intervento viene fatto in zona sismica, consentendo il passaggio a classi di rischio inferiore, la detrazione è dell‘80% per una classe in meno e dell’85% per due classi.

Chi può usufruirne

Gli interventi per cui richiedere la detrazione al 110% devono essere effettuati dai condòmini (anche società) o da persone fisiche “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni”.
Le unità immobiliari interessate possono anche non essere adibite ad abitazione principale. Le prime interpretazioni sembrano però limitare gli interventi alle parti comuni, con spese ripartite tra i condòmini in base ai millesimi. Anche in questo caso, si attendono comunque chiarimenti. In particolare, bisognerà capire se si possa richiedere la detrazione anche per interventi anche sulle unità singole, purché collegati a un intervento effettuato sulle parti comuni. Pare invece certa l’esclusione delle seconde case unifamiliari.

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