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Donazioni: se non registrate, nessuna tassa

Donazioni: se non registrate, nessuna tassa

La sentenza della Cassazione introduce un importante principio per le tipiche liberalità tra genitori e figli

L’esempio tipico citato dai giuristi, anche perché si tratta della fattispecie che più di frequente si presenta nella realtà di tutti i giorni, è quello dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per l’acquisto di una casa.
Tecnicamente, in questo caso, si parla di “donazione indiretta”, ovvero di un’azione che, pur non avendo la forma giuridica richiesta per la donazione (ovvero l’atto pubblico e la presenza di due testimoni), ne produce lo stesso effetto: un vantaggio patrimoniale per chi la riceve e un impoverimento del donante.
Nel ventaglio delle possibili liberalità, anche in questo caso spesso all’interno di una famiglia, vi sono poi, altrettanto diffuse, le cosiddette “donazioni informali”, cioè le consegne di soldi liquidi o di un assegno circolare a mano oppure il trasferimento di denaro tramite bonifico bancario.

Fino ad oggi, pur trattandosi di forme particolari, per entrambe queste tipologie di atti era previsto il pagamento dell’imposta di donazione. Adesso, dopo il pronunciamento della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, non sarà più così.

donazioni

Imposta per le donazioni è dovuta solo se l’atto viene registrato

Come riporta l’agenzia Ansa, citando un articolo pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, la sentenza 7442 della Suprema Corte in sostanza afferma che la tassazione non si applica alle donazioni informali e donazioni indirette in quanto non è previsto nessun obbligo di registrazione del relativo atto.
In altri termini, l’imposta torna a essere dovuta nel caso la donazione venga registrata volontariamente oppure risulti da un altro atto sottoposto a registrazione o, ancora, se l’effettuazione della stessa venga dichiarata dallo stesso beneficiario nell’ambito di una procedura di accertamento tributi.

La franchigia da 1 milione di euro

Al riguardo, va ricordato che esiste una franchigia, da 1 milione di euro: cifra che deve essere superata nell’importo della donazione informale per farla rientrare nel calcolo della franchigia stessa e consentire all’amministrazione l’accertamento della liberalità.
La necessità della sussistenza dei due presupposti (importo e dichiarazione dell’interessato) per autorizzare l’accertamento ha portato la Cassazione a concludere che “non vi è un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione”.

I fondamenti di diritto e alcuni casi che ricadono sotto la sentenza

La Corte di Cassazione, nello specifico, è partita dall’analisi della circolare delle Entrate numero 30 del 2015, definita “non condivisibile, imprecisa e incompleta” nella parte in cui afferma che tale imposta di applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
A tale valutazione i giudici sono arrivati dalla previsione nel Testo unico sull’imposta di successione e donazione della necessità di registrazione degli atti di donazione, ma anche della “non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta”.

Lo stesso Testo unico ricorda anche che l’applicazione dell’imposta resta “ferma” anche per le “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”. Di qui la conclusione della Suprema Corte che “la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti a registrazione”.
A proposito dei casi in cui può realizzarsi la donazione indiretta, va ricordata un’altra sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, del 2017, che indica anche il contratto a favore di terzo (per esempio con il versamento su un conto cointestato), il pagamento di un debito altrui, la vendita di un bene a prezzo irrisorio e la rinuncia di un proprio credito a favore del debitore.

Alberto Minazzi

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