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Dipendenti: sale il limite esentasse per il welfare aziendale

Dipendenti: sale il limite esentasse per il welfare aziendale

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate, le indicazioni su tutte le novità introdotte dalle Legge di bilancio e dal decreto Anticipi

Finora, il limite entro il quale potevano essere riconosciuti come esenti da imposte i beni e servizi erogati a titolo di liberalità dal datore di lavoro al dipendente era fissato in misura ordinaria a 258,23 euro. Adesso, il tetto sale a 1.000 euro, raddoppiati a 2 mila per i lavoratori con figli a carico.
È questa la principale tra le novità previste per il lavoro dipendente dalla Legge di bilancio e dal decreto Anticipi, riguardo alle quali l’Agenzia delle entrate ha ora pubblicato una circolare per illustrare e fornire le indicazioni necessarie sulle nuove misure.
Un pacchetto che non si limita solo al cosiddetto “welfare aziendale”, ma introduce novità anche per il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Welfare aziendale: cosa cambia

Oltre ai nuovi limiti quantitativi, un’altra modifica sostanziale sulle liberalità del datore che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente è l’inclusione, tra i “fringe benefit” anche delle somme per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.
Queste vanno ad aggiungersi alle già prevista possibilità di sottrarre a tassazione i “bonus” datoriali per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas). L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

Il trattamento integrativo nel settore turistico

Un comparto specifico in cui l’ultima Legge di bilancio riconosce a favore dei lavoratori un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% è il settore turistico, ricettivo e termale. Ne possono beneficiare i dipendenti, con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e quelli operanti nel turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
La misura, che mira al sostegno del settore, come chiarisce l’Agenzia delle entrate si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.
È il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile, a erogare come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale.

Il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

La circolare illustra infine gli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.
Per il biennio 2024/25 è infatti prevista la possibilità, per gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, di riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio.
Il periodo per il quale è prevista tale opportunità è quello compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.
Sono inoltre previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.
Il dipendente può infine chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Alberto Minazzi

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