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Fase-2: ecco come funziona in Veneto

Fase-2: ecco come funziona in Veneto

Mascherine e guanti (o gel igienizzante per le mani) obbligatori per uscire di casa; negozi chiusi la domenica; prenotazione del cibo da asporto. Sono le poche limitazioni, in più rispetto a quanto predisposto dal nuovo DPCM, che la Regione Veneto ha deciso di introdurre nella prima parte della cosiddetta “fase-2” dell’emergenza-coronavirus. Ovvero quella che è stata definita la fase di convivenza col Covid-19, partita a mezzanotte con l’entrata in vigore del nuovo Decreto del Governo.

L’ordinanza regionale

La scelta fatta dalla Regione è stata quella di attenersi il più possibile a quanto stabilito per l’intero territorio nazionale. La nuova ordinanza veneta sarà in vigore fino al 17 maggio compreso. E prevede in sostanza, oltre a qualche prescrizione aggiuntiva, soprattutto una serie di precisazioni e chiarimenti che potrebbero essere fonte di possibili controversie. “È una nota interpretativa, un abito sartoriale pensato per il Veneto”, l’ha definita il presidente Luca Zaia.

Si tratta sostanzialmente di 22 punti che parlano, tra gli altri temi, di “Spostamenti nel territorio regionale”, di “Distanziamento” (che ovviamente non si applica tra persone conviventi), di “Attività motoria e sportiva nel territorio regionale”. Ma anche di “Spostamento verso seconde case” (possibile solo per manutenzioni) e “Modalità di accesso agli esercizi commerciali”, “Commercio con consegna a domicilio”, “Misure precauzionali negli ambienti di lavoro” o “Cimiteri e riti funebri”. Tutto ciò, insomma, che si potrà fare nelle prossime due settimane. Al termine delle quali, se il contagio non dovesse ripartire oltre un limite fisiologico, da Roma (e di conseguenza anche in Veneto) dovrebbe arrivare un ulteriore allentamento delle misure restrittive.

Mascherine e guanti

La principale differenza tra ordinanza e previsioni del DPCM è quella relativa all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali. Come precisato anche dalla direttiva del Ministero dell’Interno, il secondo comma dell’articolo 3 del DPCM prevede solo “l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

Fermo restando che l’obbligo non si applica ai bambini al di sotto dei 6 anni e ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, l’ordinanza regionale ribadisce invece le misure più resttrittive già in vigore. “In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante”, riporta il punto 3 del provvedimento. “Abbiamo fatto questa scelta – ha motivato il presidente – come forma di avvicinamento a una nuova vita, che durerà qualche mese, in cui la mascherina continuerà ad accompagnarci”.


Chiusure domenicali, regole per l’asporto, navigazione

Le altre due misure adottate dal Veneto in forma più restrittiva rispetto a quanto stabilito per il territorio nazionale riguardano invece il commercio. Il punto 8 dell’ordinanza stabilisce che “È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia”. Una sorta di piccola quarantena settimanale che resta in vigore per le attività riaperte dagli ultimi DPCM.

Resta “salva la vendita a domicilio o per asporto”. Tema, specificamente al cibo da asporto, su cui torna il punto 12. Che anche in questo caso introduce un ulteriore codificazione rispetto alla normativa nazionale: “La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo”.

Le altre disposizioni previste dall’ordinanza ricalcano in sostanza quanto stabilito dal Governo. Una precisazione, quella del punto 18 del provvedimento regionale, è comunque legata alla particolare natura delle nostre realtà. In particolare a Venezia e alla sua Laguna, dove le barche sono mezzo di trasporto diffuso. Si precisa infatti che “È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo”.

La ripartenza del Paese

Sono dunque queste le norme con cui, dal 4 maggio, è avvenuta la prima ripartenza del Paese. Ripartenza per oltre 4 milioni di lavoratori, di cui ben 1,2 milioni veneti. Ripartenza anche per lo sport, professionistico e non. Al riguardo, va specificato che non c’è più il limite della prossimità all’abitazione per lo svolgimento di attività fisica e che la mascherina va indossata solo al termine dell’attività motoria. Ripartenza per biblioteche e cerimonie funebri, parchi e giardini pubblici (ma, precisa il Governo, “le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse”).

E, soprattutto, una prima sia pur limitata maggior libertà negli spostamenti. È stata infatti prevista (anche nel nuovo modulo di autocertificazione, visto che resta in vigore la previsione di tale documento) una nuova motivazione che giustifica l’uscita di casa. Ovvero l’incontro con congiunti, cioè persone con cui vige una relazione connotata “da duratura e significativa comunanza di vita ed affetti”. Sempre, in ogni caso, nel rispetto delle basilari norme per contenere la diffusione del contagio. E, soprattutto, entro e non oltre i confini regionali.

L’ordinanza cambia

Nella serata di lunedì, la Regione Veneto ha intanto emanato una nuova ordinanza, che sostituisce integralmente, dopo 24 ore, la precedente “a fini di maggiore chiarezza”.

Non si tratta comunque di nuove prescrizioni (che vengono riprese dalla precedente ordinanza), ma solo dell’inserimento di precisazioni puntuali. Una sorta di “FAQ codificate”, che mettono nero su bianco le risposte ad alcuni possibili dubbi. I chiarimenti vanno dal tema delle mense per i lavoratori a quello dell’ospitalità per i lavoratori della sanità provenienti da fuori regione.

Due punti dell’ultima ordinanza regionale ampliano l’esemplificazione di alcune tipologie di attività ammesse. Tra quelle motorie e sportive che si possono praticare, si precisa esplicitamente che rientrano anche l’attività remiera, il motociclismo e il tiro a segno. Tra quelle di vendita in mercati ed aree pubbliche, sono ammesse anche le vendite di fiori e piante, vestiti e scarpe per bambini e libri.

Quanto agli spostamenti, quelli verso congiunti e quelli verso le seconde case per le attività di manutenzione potranno essere effettuati anche insieme ai familiari conviventi.

Infine, due precisazioni che avranno una grande efficacia pratica. La prima prevede la possibilità per i proprietari di accedere ai locali presso cui si esercita un’attività economica, anche chiusa (come ad esempio i ristoranti), per svolgere attività di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione. Ma anche per ricevere dai fornitori beni da stoccare in magazzino in vista della ripresa dell’attività. Infine, gli acquisti dei beni regolarmente in commercio (come gli alimentari) potranno essere effettuati anche fuori dal Comune di residenza.

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