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Autovelox non omologati: solo 1 multa su 10 è a norma

Autovelox non omologati: solo 1 multa su 10 è a norma

Il censimento dei dispositivi avviato dal Ministero non decolla: possibile valanga di ricorsi

Sono circa 11 mila, gli autovelox fissi o mobili sparsi in giro per l’Italia ma meno di 3.900 sono regolarmente registrati e una percentuale ancor minore (si parla di più o meno un migliaio) è conforme all’omologazione e quindi utilizzabile a tutti gli effetti per emettere multe pienamente valide.
La risposta da parte degli enti che utilizzano gli apparecchi per la rilevazione della velocità è stata insomma fin qui insufficiente. E così, nonostante la scadenza di 2 mesi per mettersi in regola fissata lo scorso autunno dal Ministero delle Infrastrutture, il censimento dei dispositivi non è ancora in grado di evitare che si presenti il concreto rischio di una vera e propria valanga di ricorsi per far annullare le sanzioni, legato alla sentenza di aprile 2024 della Corte di Cassazione.

Dispositivi registrati e in regola: come siamo messi

Sapere se un autovelox utilizzato per multarci è in regola o meno è molto semplice.
La lista ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità registrati è consultabile liberamente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e viene costantemente aggiornata.

autovelox
Al momento, gli autovelox che figurano nell’elenco sono esattamente 3.866, gli ultimi 4 dei quali sono i rilevatori di velocità media a disposizione della Polizia locale di Pistoia, utilizzati sulla strada statale Porrettana, inseriti il 31 gennaio, mentre i primi in ordine di tempo, il cui inserimento risale al 2 ottobre, sono stati i telelaser mobili del Servizio intercomunale “Colline moreniche del Garda”. La registrazione, come detto, non è però sufficiente per una piena e automatica conformità ai requisiti di omologazione previsti dallo specifico decreto in fase di adozione.

Approvazione, omologazione e validità delle multe

Il punto di partenza della questione è legato al fatto che, nell’ordinamento italiano, i requisiti per l’approvazione e quelli per l’omologazione degli autovelox non coincidono, con una “zona grigia” che è durata anni, anche perché manca il necessario decreto ministeriale che regoli la procedura di omologazione e non è stata accettata dalla Cassazione la soluzione dell’equiparazione con la procedura di approvazione contenuta in una circolare del Ministero dell’Interno.
Di qui l’intervento dei giudici per stabilire che le sanzioni elevate tramite apparecchi approvati ma non omologati sono da ritenersi nulle. In mancanza della trasmissione di tutte le informazioni richieste (marca, modello, tipologia, matricola e riferimenti del decreto di approvazione o di estensione), per inserirle sull’apposito portale ministeriale, gli enti pubblici non sono dunque legittimati a utilizzare gli autovelox.

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Cosa possono fare gli automobilisti

Nei fatti, però, può succedere che si continuino a utilizzare i dispositivi anche senza aver visto riconosciuta la loro omologazione.
In questo caso, però, i provvedimenti emessi sono esposti ai ricorsi, con per di più la quasi certezza di perdere la relativa causa da parte delle Amministrazioni. Come spiega l’ordinanza del 2024, confermata anche più di recente dalla Cassazione, in questi casi l’automobilista multato, dopo aver controllato se nel testo della multa non viene citato il “decreto di omologazione” o, al massimo, questo viene equiparato al “decreto di approvazione”, può rivolgersi al giudice di pace o al prefetto, dopo aver eventualmente anche visionato il certificato tecnico dell’apparecchio attraverso l’accesso agli atti. I termini sono rispettivamente di 30 o 60 giorni dalla notifica, pagando nel primo caso un piccolo contributo unificato o gratuitamente (tramite raccomandata o pec) nel secondo.

Una situazione paradossale

Trattandosi di una vicenda giuridica, vanno al riguardo sottolineati un paio di aspetti. Il primo riguarda la possibilità che il prefetto rigetti il ricorso: in questo caso, la multa raddoppia, ma è possibile impugnare il rigetto davanti al giudice di pace. Il secondo è che, nonostante la tendenza assolutamente prevalente sia in linea con le pronunce della Cassazione, non è mancato qualche caso (per esempio a Bari o a Modena) in cui il tribunale ha dato ragione ai Comuni.

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Va anche ricordato che il pagamento della multa, anche in misura ridotta, vale giuridicamente come accettazione della sanzione, precludendo i ricorsi. Ma, mentre il decreto che ha disposto il censimento è stato trasmesso alla Commissione Europea e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’esame del testo, non è l’unico aspetto che ha spinto Assoutenti a richiedere la pronta convocazione di un tavolo sul tema. Il rischio evidenziato dall’associazione è infatti che, in questa situazione, gli automobilisti siano spinti maggiormente a superare i limiti di velocità.

Alberto Minazzi

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