Al via una campagna di pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: ecco cosa può fare il contribuente-debitore
Per chi ha debiti con il Fisco, trovarsi con il conto corrente bloccato è un rischio concreto.
Nella procedura esecutiva avviata per recuperare le tasse non versate, attraverso il pignoramento lo Stato può infatti rivalersi non solo su beni mobili e immobili, ma anche sulle somme depositate sul conto corrente. Che, oltretutto, può essere bloccato senza bisogno di un’autorizzazione del giudice.
Per di più, gli accertamenti necessari per procedere con il recupero dei crediti, specie sulle somme detenute da terzi come le banche, sono ora più facili e veloci grazie al sistema della fatturazione elettronica. E, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha appena firmato il provvedimento che disciplina la messa a disposizione dei relativi dati aggregati.
Può dunque entrare nel vivo il piano operativo da tempo annunciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si incentrerà in particolare su coloro che hanno le posizioni debitorie più pesanti. Al riguardo, si prevede l’emissione entro fine 2026 di almeno un centinaio di migliaia di provvedimenti di recupero coattivo, la metà dei quali tra Lombardia, Lazio e Campania.
Pignoramento del conto corrente: cosa c’è da sapere
Anche se, precisa il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimane escluso dal pignoramento “l’ultimo stipendio o salario, che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore” (il limite massimo pignorabile arriva a un quinto dell’importo versato dopo la notifica della cartella di pagamento), poche somme si salvano dalla procedura attivata per il saldo dei debiti tributari.
Le somme accreditate prima della notifica sono interamente pignorabili, fino alla copertura dell’intero ammontare del debito fiscale, per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale. In caso di conti cointestati con un soggetto non debitore, il pignoramento può invece arrivare al massimo al 50% dell’importo presente sul conto. Che viene bloccato.
Ma ancor più rilevante, nella prospettiva del debitore, è il fatto che nella procedura esecutiva semplificata speciale, a differenza del pignoramento ordinario, non è previsto l’intervento iniziale del tribunale, oltre a non essere richiesta nessuna dichiarazione formale da parte della banca presso cui è aperto il conto e nemmeno un’udienza di assegnazione delle somme.
La procedura e le possibili contromosse
Il Fisco deve innanzitutto notificare a debitore e banca una cartella in cui si concedono per il saldo del debito almeno 60 giorni, durante i quali il conto corrente, compresi eventuali nuovi versamenti, viene bloccato per l’importo dovuto. Decorso inutilmente questo periodo, il debito è iscritto a ruolo, legittimando l’agente della riscossione ad avviare l’esecuzione forzata.
Oltre che per i tributi erariali, la procedura speciale è utilizzabile anche per i contributi previdenziali affidati dall’Inps, le multe e altre entrate. L’ordine di pagamento riguarda innanzitutto le somme già definitivamente esigibili, certe e definitive. Possono essere però indicate anche le somme non ancora esigibili al momento della notifica ma legate a un rapporto già in essere.
In questo caso, il pagamento dovrà avvenire comunque alla loro scadenza. Nei 60 giorni concessi, il contribuente, oltre a una possibile contestazione, ha invece due alternative per evitare l’esecuzione forzata: saldare il debito in un’unica soluzione o ottenere una rateizzazione. In questo caso, il conto viene sbloccato e il pignoramento rispettivamente revocato o sospeso.
Il pagamento della banca con le somme in conto corrente
Qualora non si verifichi nessuna di queste situazioni, la norma prevede che banca debba effettuare, dopo la scadenza del termine concesso, il pagamento direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmettendo le somme presenti nel conto corrente, ovviamente sempre nel rispetto dei tetti massimi stabiliti dalle normative vigenti.
Nei casi in cui sia trascorso oltre un anno tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione forzata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a notificare al debitore un’intimazione di pagamento, attraverso cui viene concesso un brevissimo periodo di ulteriori 5 giorni per provvedere al versamento spontaneo.
Va infine sottolineato che per i debiti fino a 1.000 euro non si può procedere alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Alberto Minazzi



