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Prestiti estinti in anticipo: svolta della Cassazione. Cosa sapere

Prestiti estinti in anticipo: svolta della Cassazione. Cosa sapere

Nuove regole più favorevoli per chi ha chiuso finanziamenti prima della scadenza: ecco chi ha diritto al rimborso e come richiederlo

L’estinzione anticipata di un prestito permette a chi lo abbia richiesto di vedersi rimborsare ogni costo anticipato, sia connesso alla durata del contratto (interessi residui e costi assicurativi) sia legato all’erogazione del finanziamento : spese di istruttoria e commissioni, in misura proporzionale al periodo residuo del prestito.
La decisione della Corte Costituzionale arriva dopo aver dichiarato incostituzionale il DL. 73/2021 cosiddetto “decreto sostegni-bis” nella parte in cui prevedeva che ciò fosse possibile solo per i prestiti erogati dal 25 luglio 2021.
La Corte non limita quindi il diritto ai contratti post-25/07/2021, ma chiarisce che anche per quelli precedenti vale l’interpretazione “europea” della norma.
Anche i finanziamenti precedenti al 2021, se estinti anticipatamente, possono quindi dare diritto al rimborso proporzionale completo, a meno che non sia intervenuta la prescrizione (di solito dopo 10 anni per le azioni contrattuali) e a seconda della qualificazione della richiesta.

Per quale prestito si può chiedere il rimborso spese

E’ possibile ottenere il rimborso per tutti i contratti di credito, contratti con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Fanno eccezione, come evidenzia il sito del Movimento Consumatori di Roma, i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75 mila; quelli a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; i finanziamenti destinati all’acquisto di proprietà su un terreno o immobile edificato o progettato e quelli garantiti da ipoteca su immobili (i mutui); se destinati ad operazioni in strumenti finanziari; concessi in base a un accordo ottenuto davanti all’autorità giudiziaria o altra prevista dalla Legge; i finanziamenti consistenti in dilazioni di pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore o garantiti da pegno su un bene immobile se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene.

E ancora i finanziamenti riferibili a contratti di locazione a condizione che in essi sia prevista la clausola che in nessun modo la proprietà della casa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; quelli rientranti in iniziative di “microcredito” o altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto e i finanziamenti rientranti nella categoria dei contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente.

Il rimborso delle commissioni rete distributiva

Nell’ordinanza n. 9207 del 11 aprile 2026 la Cassazione ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso delle commissioni di rete distributiva, vale a dire i compensi riconosciuti agli intermediari o mediatori creditizi che hanno messo in contatto il cliente con la banca o la finanziaria addebitate nel corso di un contratto di finanziamento, a fronte dell’estinzione anticipata dello stesso. Questo in relazione a una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 125-sexies del Dlgs 385/93 (c.d. Testo unico bancario) nella versione vigente fino al 25 luglio 2021, quindi anteriore alle modifiche apportate dal DL 73/2021.

Come richiedere il rimborso delle spese

Per ottenere il rimborso delle spese e degli interessi non goduti a seguito dell’estinzione anticipata di un prestito, inclusa la cessione del quinto è necessario fare un reclamo formale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno alla banca o finanziaria.  L’istituto ha un tempo di 60 giorni per rispondere e liquidare l’importo.

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