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Oblio oncologico, via libera alla Camera

Oblio oncologico, via libera alla Camera
La Camera

Approvata a Montecitorio la legge per contrastare le discriminazioni nei confronti di chi è guarito dal cancro

Vinta la battaglia più importante, quella per la vita, chi riesce a guarire dal cancro molto spesso se ne trova ad affrontare un’altra: quella delle discriminazioni, legate proprio alla ex condizione di malato di tumore, che gli impediscono il pieno esercizio dei propri diritti.
Può cioè, per esempio, essere più complicato ottenere un mutuo o stipulare un’assicurazione, ma rischia di risultare impossibile anche adottare un bambino o partecipare a un concorso in condizioni di parità, vedendo leso un diritto fondamentale costituzionalmente previsto.
Dal cosiddetto oblio oncologico, che esclude per legge il ricorso alle informazioni personali sulla passata malattia neoplastica, deriva dunque il ripristino dell’uguaglianza con tutti gli altri cittadini per chi è arrivato alla guarigione clinica di una forma tumorale.
Una norma di buon senso che, adesso, anche in Italia sta per diventare legge.
Dopo l’ok all’unanimità (281 voti favorevoli e nessuno contrario) ottenuto alla Camera, il testo unificato elaborato alle relatrici sulla base delle diverse proposte di legge in materia passa ora al Senato per il via libera definitivo.

Cosa prevede la legge sull’oblio oncologico

Il provvedimento è formato da appena 5 articoli, compresi quello iniziale sull’oggetto e le finalità dell’intervento normativo e quello finale contenente le disposizioni transitorie e finali. Nei tre articoli centrali vengono invece disciplinate le condizioni per il rispetto del diritto all’oblio oncologico nei principali ambiti in cui la norma troverà applicazione.
Il principio comune di fondo è che non è ammesso richiedere informazioni sullo stato di salute della persona riguardanti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza. Il periodo di rispetto è di 10 anni dalla conclusione del trattamento di cura, qualora non si siano verificati episodi di recidiva, che scendono a 5 se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età.
Oltre che a rispettare la disposizione dell’articolo 3 della nostra Costituzione, la legge recepisce dunque anche le istanze della risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2022, che, riferendosi in particolare a compagnie di assicurazione e banche, richiede agli Stati membri di garantire, al massimo entro il 2025, il diritto all’oblio a tutti i pazienti oncologici guariti.

Banche, assicurazioni e oblio oncologico

Nel testo approvato a Montecitorio, è l’articolo 2 a essere dedicato all’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi. Oltre al principio generale, la norma precisa anche che le informazioni non possono essere acquisite neppure da fonti diverse. E, in ogni caso, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali, nemmeno se siano comunque a disposizione dell’operatore o dell’intermediario.

Il divieto di applicare al contraente, in questi casi, limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi da quelli previsti per la generalità dei contraenti, è quindi espressamente sancito nel terzo comma dell’articolo 2. Il quarto comma, poi, aggiunge il divieto di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari per la stipula dei contratti.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni, come prevede l’articolo 5, è attribuita al Garante per la protezione dei dati personali. In caso di violazioni, le clausole difformi sono considerate nulle, ma solo a vantaggio della persona fisica contraente e senza determinare però la nullità dell’intero contratto. La nullità della clausola può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Adozioni, affidi e concorsi

Gli articoli 3 e 4 intervengono invece, rispettivamente, sul tema della disciplina per l’adozione e l’affidamento dei minori e su quello dell’accesso ai concorsi.
L’articolo 3, dunque, apporta alcune modifiche agli articoli della legge 184 del 1983. In primis all’articolo 22, in tema di indagini su coloro che presentano al tribunale dei minori una domanda di adozione.

Le disposizioni della nuova legge, sempre con riguardo al periodo temporale escluso dalle indagini, limitano così l’ambito delle stesse sullo stato di salute di chi intende adottare un minore. Le novità incidono anche sull’acquisizione degli elementi sulla situazione personale da parte dei servizi socio assistenziali degli enti locali (articolo 29-bis) e sulla verifica da parte del tribunale dei minori dei requisiti di idoneità e capacità dei genitori che intendono adottare (articolo 57).
Il divieto di richiesta di informazioni sulle patologie oncologiche viene infine esteso dall’articolo 4 all’accesso alle procedure concorsuali che prevedano l’accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute. Si prevede anche che i Ministeri del Lavoro e della Salute intervengano con un decreto che promuova politiche attive per assicurare agli ex oncologici la concreta uguaglianza in ambito lavorativo.

I tumori in Italia

I dati più recenti riportati dal Piano oncologico nazionale 2023-27 stimano che, al 2020, le diagnosi di tumore abbiano riguardato, con un aumento del +36% nei confronti delle stime elaborate nel 2010, il 6% della popolazione italiana: 3,6 milioni di individui, di cui 1,9 donne. E i dati dell’Istituto Superiore di Sanità stimano in 390.700 le nuove diagnosi del 2022.
Dei 3,6 milioni di persone con diagnosi di cancro, afferma l’Airc, circa 1 milione potrebbe però essere considerata a tutti gli effetti “guarita”.
“Sono persone – ricorda l’Airc – che hanno superato la malattia, che non stanno più seguendo alcun trattamento e che hanno un’aspettativa di vita pari a quella della popolazione generale che non ha mai ricevuto diagnosi di tumore”.

Alberto Minazzi

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Tag:  tumore

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