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Garanzia: non dipende solo dallo scontrino

Garanzia: non dipende solo dallo scontrino

L’Unione nazionale consumatori: per la giurisprudenza sono valide anche altre prove che dimostrino l’acquisto

Quando si compra qualcosa, il prodotto acquistato è coperto da una garanzia di 2 anni, periodo ridotto alla metà se la transazione avviene dietro emissione di una fattura che riscontri il pagamento. È l’Unione Europea a stabilire il periodo di validità della garanzia legale, che tutela l’acquirente da eventuali difetti di conformità del prodotto già presenti al momento della consegna e poi diventati evidenti nell’arco di 2 anni. Addirittura, se il difetto si manifesta entro 1 anno, non è necessario dimostrare la sua esistenza al momento della consegna.
Normalmente, questo diritto viene esercitato presentando lo scontrino rilasciato dal commerciante al momento della vendita.
Un pezzo di carta che, molte volte, finisce nel fondo di un cassetto, se non nel cestino. E comunque, essendo in carta termica, è destinato a scolorire con il passare del tempo, vanificando così la sua funzione.

Valide anche altre prove d’acquisto per la garanzia

Però, anche se lo scontrino fiscale resta la “prova regina” dell’acquisto (visto che contiene tutti gli elementi richiesti per la garanzia), un simile comportamento da parte di chi ha venduto un bene risultato poi non conforme a quanto promesso, non è legale.

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Al riguardo, l’Unione nazionale consumatori sottolinea infatti che l’articolo 128 e seguenti del Codice del consumo, a fondamento della garanzia nel nostro ordinamento, prevedono che sia sufficiente dimostrare in qualunque modo l’acquisto, e la sua data, avvenuto presso il rivenditore.
Sono dunque ammessi, come mezzi di prova, anche le ricevute della carta di credito, la firma del venditore sul libretto di garanzia, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà, ma anche la testimonianza orale di una persona presente al momento della transazione.

A tutela del cliente

Al contrario, non hanno alcun valore i rifiuti della garanzia da parte dell’addetto alle vendite, la previsione di clausole che limitino la garanzia nel contratto di acquisto o nelle condizioni generali, l’ammonimento in un cartello affisso in negozio che richieda di conservare lo scontrino.
Per evitare contenziosi, il consiglio è comunque quello di fotocopiare, fotografare o scansionare lo scontrino, per averne una copia digitale. Esistono anche applicazioni per l’archiviazione degli scontrini. Infine, in caso di scontrini scoloriti, online sono pubblicati diversi tutorial per provare ad ovviare al problema. In alcuni casi, per esempio, è sufficiente un passaggio col ferro da stiro per ravvivare il colore del testo.

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Tag:  commercio