Approvato dal Consiglio dei minitstri il regolamento per l’istituzione della zona esterna alle acque territoriali che potrà essere sfruttata dal nostro Paese
Oltre che sulla terraferma, uno Stato costiero può esercitare la propria piena sovranità, sotto forma di controllo, emissione di leggi e regolamenti e giurisdizione, anche sulle cosiddette “acque territoriali”. In altri termini, dell’Italia (che, con i suoi circa 7.914 km, è il 14° Paese al mondo per lunghezza dei territori affacciati sul mare) fanno parte anche le fasce di acqua immediatamente adiacenti alle coste. Il limite delle acque territoriali, generalmente, può arrivare fino a 12 miglia nautiche (circa 22 km) dalla “linea di base”, cioè il punto segnato dalla bassa marea sulla terraferma. Ma logicamente il mare, con tutte le sue ricchezze, non finisce lì. E, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata nel 1982 a Montego Bay, in Giamaica e ratificata dal nostro Paese nel 1994, è possibile richiedere su parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva, abbreviata con l’acronimo Zee.
La Zee italiana
Come ha sottolineato in una nota il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’Italia era rimasto l’ultimo dei grandi Paesi rivieraschi del Mediterraneo a non aver ancora proclamato la propria Zee. Un fondamentale passo avanti in questa direzione è stato però ora compiuto attraverso l’approvazione in esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri del regolamento per la proclamazione delle Zee italiane nel Mar Mediterraneo, che interesseranno le regioni Marche, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio e Campania. “Sulla base delle valutazioni emerse in seno al Comitato interministeriale per le politiche del mare – spiega la Farnesina – sono state identificate le Zone Economiche Esclusive italiane nel Mare Adriatico, nel Mar Ionio e nel Mar Tirreno. È stato quindi istituito un Tavolo tecnico per la mappatura degli interessi nazionali in vista di futuri negoziati sulla delimitazione delle Zee, che tenga conto anche delle preoccupazioni del mondo della pesca”. “Con questo provvedimento – aggiunge la stessa nota, riferendosi alle parole di Tajani – intendiamo tutelare i nostri interessi a partire da quello del mondo della pesca, nello sfruttamento economico delle aree marittime oltre il mare territoriale”.
L’iter verso la Zee
Oltre a essere stata ufficialmente autorizzata con una legge nazionale del 2021, l’esigenza di istituire una zona economica esclusiva, anche in forma parziale, è prevista anche nel primo Piano del mare 2023-2025 approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare. Il regolamento che ha ricevuto l’ok di Palazzo Chigi, che prevede la parziale istituzione di una Zee comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, dovrà essere ora adottato attraverso un decreto del presidente della Repubblica. Il testo dovrebbe quindi essere seguito da ulteriori provvedimenti di delimitazione relativi alle aree circostanti le restanti porzioni del mare territoriale esterne ai 3 quadranti interessati dal primo regolamento. Inoltre, si chiarisce, il decreto in ogni caso non pregiudica la possibilità di apportare a tali aeree modifiche successive, in esecuzione dei futuri accordi di delimitazione che saranno conclusi con gli Stati vicini. “Il Governo italiano – ha infatti confermato il ministro degli Esteri – intende procedere in modo concordato e non unilaterale, rispettando i Paesi vicini, per fare sempre più del Mediterraneo un mare di pace, cooperazione e commercio”.
Zee: le regole internazionali
Se, del resto, la Convenzione di Montego Bay stabilisce in generale, oltre alla necessità di un atto unilaterale di proclamazione dell’istituzione della Zee senza attribuzione automatica da parte del diritto internazionale, la possibilità di estenderle fino al limite massimo di 200 miglia marine, la conformazione del Mar Mediterraneo non consente che tutti gli Stati costieri pertinenti possano arrivare a tale limite. Per questo, si rendono necessari accordi tra i diversi Paesi per delimitare le rispettive zone di competenza marittima. E la stessa legge italiana prevede che tali accordi siano soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall’articolo 80 della Costituzione. Fino all’entrata in vigore degli specifici accordi, inoltre, i limiti esterni della Zee vanno stabiliti “in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale”. Attraverso l’istituzione della Zee, lo Stato costiero acquisisce infatti diritti sovrani per lo sfruttamento e la gestione delle risorse, biologiche e non, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo. E, ancora, diritti connessi ad altre attività di esplorazione e sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti, e la giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, di ricerca scientifica marina, di protezione e preservazione dell’ambiente marino.
Alberto Minazzi