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Stabilicum: ecco come voteremo con la nuova legge elettorale

Stabilicum: ecco come voteremo con la nuova legge elettorale

Tutte le novità legate alla riforma, che ha completato oggi l’iter, ottenendo la fiducia del Parlamento

Il cosiddetto “Rosatellum”, ovvero la legge elettorale con cui gli italiani hanno scelto i propri rappresentanti in Parlamento dalla sua entrata in vigore del 10 novembre 2017, va in pensione.
Con il superamento anche dell’ultimo scoglio dell’iter parlamentare, attraverso il quale il Governo ha chiesto e ottenuto alla Camera la fiducia, si passa infatti ora alla legge che è stata ribattezzata “Stabilicum”.
Dalle prossime elezioni politiche del 2027, dunque, si adotterà un nuovo sistema, che prevede diverse e importanti modifiche, cambiando notevolmente le modalità con cui esprimeremo il nostro voto.

Dal sistema misto al proporzionale (con premio di maggioranza)

Ma cosa cambierà, concretamente, nella scheda che ci verrà consegnata?
La novità fondamentale è il cambio del sistema adottato.
Se il Rosatellum prevedeva un sistema misto di maggioritario e proporzionale, il nuovo sistema elimina la parte maggioritaria, passando a una determinazione degli eletti sostanzialmente sulla sola base delle regole del proporzionale. Il tutto però con la correzione legata all’introduzione di un premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere.

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Il numero cardine: 42%

È proprio il premio di maggioranza che dà stabilità al Governo.
Quando il premio scatta dà infatti diritto di avere 70 deputati e 35 senatori.
Ma attenzione: se nessuno raggiunge il 42% dei consensi, il premio non si applica e tutti i seggi vengono distribuiti proporzionalmente. E lo stesso succede se la quota viene raggiunta in una sola Camera.
Il premio di maggioranza, in ogni caso, è fisso e non garantisce il 50% dei seggi.
Così come, al contrario, è anche previsto un tetto di parlamentari per le forze politiche: 220 deputati e 113 senatori, esclusi i seggi della circoscrizione “Estero”.

Il voto di preferenza e la scelta dei propri rappresentanti

Un altro tema che è stato a lungo al centro della discussione politica è quello delle preferenze. Con il Rosatellum, l’elettore poteva scrivere sulla scheda una sola “x”, che valeva contemporaneamente come voto sia per il candidato dell’uninominale scelto dai partiti che per la lista collegata.
Lo Stabilicum, che ha fatto automaticamente venir meno, eliminando il collegamento tra candidato uninominale e lista, il voto disgiunto, ha invece reintrodotto, sia pure con alcune limitazioni, la possibilità per l’elettore di scegliere autonomamente il proprio rappresentante. Sulla scheda si potranno infatti esprimere fino a 3 preferenze.

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A limitare parzialmente la scelta sarà l’indicazione di un capolista “bloccato”, a cui andrà automaticamente (e varrà più delle altre preferenze) il voto dell’elettore.

L’alternanza di genere

C’è poi il vincolo dell’alternanza di genere.
Chi esprime più di una ulteriore preferenza, all’interno dell’elenco dei 6 candidati proposti da ciascuna lista, deve cioè votare candidati di sesso diverso.
Si possono cioè scegliere validamente, oltre al capolista, 1 candidato uomo e 1 candidata donna, oppure 2 candidati di un sesso e 1 dell’altro, alternando sulla scheda i rispettivi nomi.
Se, invece, si votano 2 uomini (o 2 donne), così come se si vota, per esempio, un uomo, una donna e un’altra donna, le preferenze che non rispettano l’alternanza sono annullate.

L’indicazione del candidato premier e le soglie

Lo scontro tra maggioranza e opposizione è stato particolarmente acceso in merito all’introduzione di un’altra novità prevista dallo Stabilicum. Ovvero l‘indicazione, richiesta a liste e coalizioni al momento della presentazione del simbolo, del nome della persona che intendono proporre come presidente del Consiglio.
In merito va fatta però una precisazione: la legge elettorale non viola i profili di costituzionalità legati alla scelta effettiva del premier. Resta cioè pienamente in vigore l’articolo 92 della Carta, che attribuisce la prerogativa della nomina del capo del Governo al solo presidente della Repubblica.

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Roma, Palazzo del Quirinale

Cosa non cambia

Tra gli elementi che non cambiano restano le soglie di sbarramento per l’ingresso in Parlamento delle forze politiche, fissate al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni.
Riguardo a queste ultime, va però sottolineato il meccanismo del ripescaggio della lista coalizzata che non raggiunge il 3% ma ha il miglior risultato tra quelle sotto soglia.
Una novità tecnica, legata all’introduzione del premio di maggioranza, riguarda infine i criteri di calcolo per il raggiungimento della prevista quota del 42%. A contribuire al risultato in questa prospettiva da parte di una coalizione sono cioè tutte le liste che vi aderiscono, comprese tutte quelle che restano sotto il 3%.

Il voto fuori sede e degli italiani all’estero

La nuova legge elettorale prevede infine, una modifica sulla possibilità di esprimere il proprio voto “fuori sede”.
Si tratta di quei casi in cui l’elettore vive temporaneamente in un comune diverso da quello di residenza. La nuova regola generale dà questa opportunità a chi è domiciliato fuori dal proprio comune da almeno 9 mesi.
Il periodo si riduce a 3 mesi per chi si trova fuori Comune per motivi di cura e la possibilità di votare fuori sede è stata estesa ai caregiver che assistono familiari o figli ricoverati in una regione diversa. In tutti i casi, comunque, bisogna iscriversi nell’apposito registro entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima del voto.
Quanto al voto degli italiani residenti all’estero, con la riforma sono state ridotte le ripartizioni della speciale circoscrizione, che sono complessivamente scese da 4 a 2 alla Camera e da 4 a 1 al Senato.

Alberto Minazzi

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