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Referendum giustizia: c'è la data, ecco per cosa si vota

Referendum giustizia: c'è la data, ecco per cosa si vota

Fissata per il 22 e 23 marzo la consultazione (senza quorum) per la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati

Domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Sono queste le date in cui saremo chiamati alle urne per dire sì o no alla proposta di riforma costituzionale che mira a separare le carriere dei pubblici ministeri (tecnicamente chiamati “magistrati requirenti”) e dei giudici (o “magistrati giudicanti”). Un referendum il cui esito, anche se nel lungo e aspro dibattito degli ultimi mesi gli è stata attribuita dai partiti una profonda connotazione di carattere politico, inciderà concretamente sull’amministrazione della giustizia.
Oggetto della riforma decisa dal Governo, sulla quale saranno chiamati a esprimersi gli elettori, è il Titolo IV della Carta Costituzionale. E, in concreto, se nelle urne prevarranno i voti favorevoli al testo, sono 3 i principali effetti che si produrranno sull’ordinamento giudiziario italiano.

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Le novità concrete previste dalla riforma: i due Csm

Il primo effetto riguarda l’autogoverno dei magistrati, attualmente nelle mani di un unico Consiglio superiore della magistratura.
La riforma prevede infatti che questo organo si sdoppi, dando vita a un Csm che si occuperà delle sole questioni relative ai giudici e un altro competente invece per i pm. Sempre riguardante i Csm, la seconda novità riguarderà la loro composizione. Se a presiedere entrambi gli organi sarà il presidente della Repubblica, come membri di diritto sono previsti il primo presidente (per il Csm “giudicante”) e il procuratore generale (per quello “requirente”) della Corte di cassazione. E, per completare l’organico, si procederà sulla base di sorteggi: un terzo dei componenti (tra cui verrà poi eletto il vicepresidente) sarà estratto nell’elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune, i restanti due terzi arriveranno, sempre casualmente, dall’elenco rispettivamente dei magistrati giudicanti e requirenti. La durata del loro incarico sarà quadriennale, con esclusione temporanea dagli albi professionali, dai ranghi di Parlamento e Consigli regionali oltre che dal successivo sorteggio.

Roma, Consiglio Superiore della Magistratura

L’Alta corte disciplinare

La terza novità consiste nell’istituzione di un ulteriore organo, l’Alta corte disciplinare, che avrà giurisdizione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati ordinari, siano essi giudicanti o requirenti.
Saranno 15 giudici a comporre l’Alta corte. Di questi, 3 saranno nominati dal Presidente della Repubblica, altri 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti e i restanti 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.
Tutti i nominati resteranno in carica 4 anni, senza possibilità di rinnovo dell’incarico, che sarà incompatibile con una serie di altri uffici e cariche indicati dalla legge, tra cui quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, ma anche con l’esercizio della professione di avvocato. La presidenza del nuovo organo sarà affidata a uno dei componenti nominati dal Presidente della Repubblica o sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. Sarà la stessa Alta corte, in composizione diversa rispetto al giudizio di prima istanza, a giudicare eventuali impugnazioni delle sue sentenze.

Referendum confermativo: non serve il quorum

A differenza dei classici referendum abrogativi, per la validità di un referendum confermativo come questo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, non è richiesto il raggiungimento di nessun quorum. L’esito della consultazione popolare, in altri termini, dipenderà esclusivamente dal conteggio dei voti validi, favorevoli o contrari, qualunque sia il numero di coloro che si recano alle urne. Basterà insomma anche un solo “sì” o un solo “no” in più per confermare o meno la modifica della Costituzione.

Alberto Minazzi

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