Approvata la riforma del Codice penale: gli animali tutelati con norme più rigide contro maltrattamenti e sfruttamento
Tra le tante citazioni pronunciate nell’occasione nell’aula del Senato (che, dopo il via libera già arrivato alla Camera, ha ora approvato definitivamente il disegno di legge 1308 con cui vengono modificate le norme dei codici penali in materia di reati contro gli animali), la più azzeccata è stata quella del relatore Manfredi Potenti. Le parole di Gandhi, il quale sosteneva che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali, evidenziano infatti al meglio la filosofia dei 15 articoli, riassunta nel primo di questi, che ridefinisce il titolo IX-bis del Codice penale. Perché, rispetto al criterio adottato fin qui, che tutelava gli animali indirettamente, attraverso il sentimento che prova per loro l’uomo, adesso sono gli stessi animali a diventare portatori di diritti meritevoli della tutela giuridica garantita dalle norme del nostro ordinamento.
Gli animali “esseri senzienti” con un benessere da tutelare
Gli animali sono “esseri senzienti”, prosegue del resto nella scia tracciata dalla riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che ne ha riconosciuto lo specifico valore giuridico, stabilendo uno obbligo di tutela del loro benessere in campo allo Stato. Ecco dunque, tra le previsioni della nuova legge, una di quelle dedicate agli animali da affezione e compagnia contenute nell’articolo 9, che modifica la legge 201 del 2010.
Oltre a inasprire le pene per il traffico illecito di animali e a prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione, la norma vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di custodire l’animale tenendolo legato con la catena o altri strumenti che ne impediscano i movimenti, prevedendo per i violatori una sanzione da 500 a 5 mila euro.
Pene più alte per chi uccide o maltratta gli animali
L’articolo 5 modifica invece il primo comma dell’articolo 544-bis del Codice penale innalzando la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione (in precedenza si andava da 4 mesi a 2 anni) e la multa da 5 mila a 30 mila euro per chi, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, con pesanti inasprimenti della pena (da 1 a 4 anni di reclusione e da 10 mila a 60 mila euro di multa) se il fatto è stato commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze.
Lo stesso articolo interviene anche sul primo comma del 544-ter, portando la pena per i maltrattamenti agli animali fino a un periodo tra 6 mesi e 2 anni (prima, da 3 a 18 mesi) di reclusione, lasciando invariata nell’importo (da 5 mila a 30 mila euro) la multa, ma eliminando l’alternatività della sanzione pecuniaria.
Stop a spettacoli violenti, combattimenti e competizioni non autorizzate
Un significativo giro di vite, con ben 3 articoli dedicati dalla nuova legge, è stato compiuto anche nei confronti degli spettacoli e delle manifestazioni che comportino sevizie o strazio verso gli animali, oltre che dei combattimenti illegali. La pena pecuniaria prevista dall’articolo 544-quater del Codice penale per gli organizzatori e i promotori degli spettacoli viene innalzata a una forbice tra 15 mila e 30 mila euro, mentre chi promuova diriga o organizzi combattimenti o competizioni non autorizzate che mettano in pericolo l’integrità fisica degli animali, i proprietari o detentori degli stessi e anche chiunque partecipi a qualsiasi titolo è punibile con la reclusione da 2 a 4 anni (finora da 1 a 3), con applicazione anche delle misure di prevenzione antimafia. È introdotta inoltre un’ipotesi autonoma di reato per chi allevi o addestri animali da destinare ai combattimenti (pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 mila a 30 mila euro, la stessa prevista per gli scommettitori).
Le aggravanti
La legge prevede inasprimenti di pena per una serie di comportamenti diffusi, come la partecipazione di persone armate e soprattutto il concorso con minori nell’attività delittuosa (spesso utilizzati dalla criminalità organizzata per l’esecuzione delle attività, in quanto non imputabili). Per tutti gli articoli previsti nell’articolo 544 (uccisione, maltrattamento, spettacoli e manifestazioni vietate, combattimenti) e 638 del Codice, il nuovo articolo 544-septies introduce poi l’aggravante comune legata all’aver commesso il fatto in presenza di minori, nei confronti di più animali o l’aver diffuso scene di combattimenti (con l’ulteriore aggravante di aver fatto pubblicità a questi contenuti) attraverso strumenti informatici o telematici. In questi casi, la pena è aumentata fino a un terzo.
Gli articoli del Codice penale che cambiano
Gli altri articoli della nuova legge riformano poi l’articolo 638 del Codice penale, punendo con la reclusione da 1 a 4 anni chi uccida, renda inservibili o deteriori 3 o più animali altrui raccolti in gregge o in mandria, l’articolo 727 (innalzando l’importo minimo della contravvenzione per chi abbandona animali da mille a 5 mila euro) e l’articolo 727-bis, sull’uccisione, cattura e detenzione di specie animali selvatiche protette, punita ora con l’ arresto da 3 mesi a 1 anno e l’ammenda fino a 8 mila euro.
Si inaspriscono inoltre le sanzioni per distruzione o deterioramento dell’habitat all’interno di un sito protetto e viene introdotto il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti. All’articolo 544-sexties viene invece aggiunto un comma, che introduce il divieto di abbattere o alienare a terzi gli animali nel corso delle indagini e fino alla pronuncia della sentenza.
Le altre novità
Infine, l’articolo 6 della legge modifica l’articolo 260-bis del Codice di procedura penale sull’affidamento degli animali (introducendo la possibilità di affidarla anche ad associazioni ed enti), l’articolo 8 introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità di persone giuridiche, società e associazioni, l’articolo 11 modifica le norme su identificazione registrazione e l’articolo 12 dà nuove disposizioni per il coordinamento delle forze di polizia.
Alberto Minazzi