Fissata per il 22 e 23 marzo la consultazione (senza quorum) per la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati
Domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Sono queste le date in cui saremo chiamati alle urne per dire sì o no alla proposta di riforma costituzionale che mira a separare le carriere dei pubblici ministeri (tecnicamente chiamati “magistrati requirenti”) e dei giudici (o “magistrati giudicanti”). Un referendum il cui esito, anche se nel lungo e aspro dibattito degli ultimi mesi gli è stata attribuita dai partiti una profonda connotazione di carattere politico, inciderà concretamente sull’amministrazione della giustizia.
Oggetto della riforma decisa dal Governo, sulla quale saranno chiamati a esprimersi gli elettori, è il Titolo IV della Carta Costituzionale. E, in concreto, se nelle urne prevarranno i voti favorevoli al testo, sono 3 i principali effetti che si produrranno sull’ordinamento giudiziario italiano.

Le novità concrete previste dalla riforma: i due Csm
Il primo effetto riguarda l’autogoverno dei magistrati, attualmente nelle mani di un unico Consiglio superiore della magistratura.
La riforma prevede infatti che questo organo si sdoppi, dando vita a un Csm che si occuperà delle sole questioni relative ai giudici e un altro competente invece per i pm. Sempre riguardante i Csm, la seconda novità riguarderà la loro composizione. Se a presiedere entrambi gli organi sarà il presidente della Repubblica, come membri di diritto sono previsti il primo presidente (per il Csm “giudicante”) e il procuratore generale (per quello “requirente”) della Corte di cassazione. E, per completare l’organico, si procederà sulla base di sorteggi: un terzo dei componenti (tra cui verrà poi eletto il vicepresidente) sarà estratto nell’elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune, i restanti due terzi arriveranno, sempre casualmente, dall’elenco rispettivamente dei magistrati giudicanti e requirenti. La durata del loro incarico sarà quadriennale, con esclusione temporanea dagli albi professionali, dai ranghi di Parlamento e Consigli regionali oltre che dal successivo sorteggio.

L’Alta corte disciplinare
La terza novità consiste nell’istituzione di un ulteriore organo, l’Alta corte disciplinare, che avrà giurisdizione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati ordinari, siano essi giudicanti o requirenti.
Saranno 15 giudici a comporre l’Alta corte. Di questi, 3 saranno nominati dal Presidente della Repubblica, altri 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti e i restanti 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.
Tutti i nominati resteranno in carica 4 anni, senza possibilità di rinnovo dell’incarico, che sarà incompatibile con una serie di altri uffici e cariche indicati dalla legge, tra cui quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, ma anche con l’esercizio della professione di avvocato. La presidenza del nuovo organo sarà affidata a uno dei componenti nominati dal Presidente della Repubblica o sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. Sarà la stessa Alta corte, in composizione diversa rispetto al giudizio di prima istanza, a giudicare eventuali impugnazioni delle sue sentenze.
Referendum confermativo: non serve il quorum
A differenza dei classici referendum abrogativi, per la validità di un referendum confermativo come questo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, non è richiesto il raggiungimento di nessun quorum. L’esito della consultazione popolare, in altri termini, dipenderà esclusivamente dal conteggio dei voti validi, favorevoli o contrari, qualunque sia il numero di coloro che si recano alle urne. Basterà insomma anche un solo “sì” o un solo “no” in più per confermare o meno la modifica della Costituzione.
Alberto Minazzi



