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Tasse arretrate: rottamazione con tassi al 3%

Tasse arretrate: rottamazione con tassi al 3%

Inserita nel testo della Manovra la “rottamazione quinquies”: rate spalmabili fino a 9 anni

Per la quinta volta, il Governo ha deciso di concedere a chi non ha pagato le tasse la possibilità di mettersi in regola con il fisco. Ma la cosiddetta “rottamazione quinquies”, inserita attraverso un emendamento all’interno del testo della Manovra 2026 che sta completando in questi giorni il suo iter verso l’approvazione definitiva, si presenta ancor più conveniente delle precedenti. In primis per il tasso di interesse applicato, che nel corso delle discussioni parlamentari è stato ridotto dal 4% inizialmente previsto al 3%. Ma anche i tempi concessi per quella che tecnicamente viene definita definizione agevolata dei debiti fiscali sono estremamente ampi: il contribuente potrà infatti decidere di spalmare le rate in un periodo che potrà arrivare addirittura fino a maggio 2035.

I princìpi generali della “rottamazione quinquies”

Le rottamazioni forniscono a cittadini e imprese uno strumento per sanare alcune pendenze tributarie e previdenziali già affidate alla riscossione. Il regime di favore prevede l’azzeramento delle penalità legate al mancato versamento delle somme, come sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, e delle spese accessorie, tra cui quelle per la notifica della cartella esattoriale o il rimborso per eventuali procedure esecutive già avviate. L’interesse calmierato del 3% si applicherà dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima: è infatti possibile anche saldare il debito in un’unica soluzione. A rientrare nell’ambito di applicazione della nuova definizione agevolata sono i debiti col fisco maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Presupposto fondamentale per poter accedere ai vantaggi, pur essendo poi concretamente mancato il versamento di imposte e di altri importi iscritti a ruolo, è la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono cioè esclusi coloro che non hanno effettuato nemmeno l’adempimento formale su cui si basa la tassazione. Per chi invece non ha rispettato i pagamenti di precedenti sanatorie potrà essere ammesso alla nuova procedura solo per i debiti rientranti nelle categorie specifiche previste dalla norma attuale e sempre purché la decadenza sia avvenuta prima del 30 settembre 2025.

Come funzionerà la rottamazione

Si calcola quindi che la misura, criticata dalla Corte dei Conti, potrà interessare una platea che supera i 16 milioni di contribuenti. La volontà di aderire alla rottamazione dovrà essere manifestata dagli aventi diritto entro il 30 aprile 2026, attraverso una comunicazione in forma esclusivamente digitale all’agente della riscossione, utilizzando la modulistica e rispettando le regole operative pubblicate entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tra i contenuti dell’istanza rientra anche l’indicazione dell’eventuale esistenza di contenziosi in corso relativamente ai carichi per cui si chiede di usufruire del regime agevolato, impegnandosi nel contempo a rinunciare alle azioni giudiziarie eventualmente avviate. Sarà quindi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a comunicare la somma complessivamente dovuta e il calendario delle scadenze. Il primo pagamento (o l’unico in caso di saldo in un solo versamento) dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026 e le successive rate, non inferiori a 100 euro e il cui numero dovrà essere indicato nella domanda, potendo raggiungere un massimo di 54, dovranno essere poi versate con cadenza bimestrale. A differenza delle precedenti rottamazioni, non sono previste maxi rate iniziali.

Le tipologie di debito incluse ed escluse nella “rottamazione quinquies”

La “rottamazione quinquies” non è, a differenza del passato, un provvedimento universale, ma si limita a specifiche categorie di debiti, a partire da quelli derivanti dagli esiti dei controlli automatici sulle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. Vi rientrano dunque anche le somme che scaturiscono dalle rettifiche operate dal fisco su detrazioni o ritenute non spettanti. Al contrario, è prevista l’esclusione delle somme derivanti da avvisi bonari ancora non diventate cartelle esattoriali, gli accertamenti esecutivi, le imposte indirette legate ai trasferimenti (come l’imposta di registro, di successione o di donazione) e i tributi locali gestiti direttamente da Comuni o concessionari privati. Per questi ultimi viene introdotta la regola che concede alle Amministrazioni locali di adottare una autonoma definizione agevolata, con ampia discrezionalità nella definizione delle relative regole e modalità di applicazione, fermo restando il pagamento integrale della quota capitale. Quanto alla rottamazione delle multe stradali, rientrano nella rottamazione se elevate da Amministrazioni statali come Polizia di Stato o Carabinieri, mentre sono escluse dal regime agevolato quelle basate su verbali di Polizia locale o municipale. L’elenco preciso dei carichi rottamabili sarà comunque messo a disposizione per la consultazione online, nell’area riservata all’interno del suo sito ufficiale, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Attenzione alla decadenza

A fronte di norme più vantaggiose su interessi e rateizzazione, la rottamazione quinquies prevede regole più severe delle precedenti definizioni agevolate per il mantenimento dei vantaggi. Si decade cioè automaticamente dal piano di rientro in alcune situazioni specifiche: il mancato versamento dell’intero importo entro il 31 luglio 2026 per chi ha scelto la soluzione unica, o il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive. Inoltre, nel caso in cui non venga pagata l’ultima rata, si decade dall’intera procedura. In tutte queste situazioni, il debito viene nuovamente calcolato nella sua interezza, facendo venir meno l’agevolazione. Quanto ai versamenti già effettuati nel corso della rottamazione e acquisiti dal fisco, in caso di decadenza vengono considerati come semplici acconti sul totale del debito originario, con la ripresa delle eventuali attività di recupero coattivo per l’importo mancante.

Alberto Minazzi

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Tag:  manovra, tasse