Dai contenuti agli effetti, ecco per cosa si vota e cosa può succedere dopo il voto del 22 e 23 marzo
Si sa la data (domenica 22, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15) della convocazione alle urne. Si sa anche che ci si dovrà esprimere sulla riforma della giustizia. Ma, nell’acceso dibattito pubblico che va avanti da parecchie settimane, l’ormai imminente consultazione referendaria è stata per lo più affrontata dandole una connotazione spiccatamente politica. Perché la non tanto nascosta idea delle opposizioni, è quella di provare a cavalcare un’eventuale vittoria dei “no” per dare una spallata al Governo. C’è infatti il precedente, esattamente di 10 anni fa, che portò l’allora premier Matteo Renzi a rassegnare le dimissioni dopo il 59,12% di voti contrari alla riforma di molti temi contenuti nella seconda parte della Costituzione. E, anche se, al riguardo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha già chiaramente dichiarato che qualunque sia l’esito delle urne non si dimetterà, il rischio è quello di trasformare il referendum in un voto politico. Assume così un peso ancor più importante la preparazione degli elettori su tutti gli aspetti della “partita-giustizia” prima di recarsi al seggio.
Il referendum e il suo quesito
Il primo punto fondamentale riguarda la natura costituzionale del referendum. A questo tipo di consultazione popolare confermativa, prevista dall’articolo 138 della Carta, si può ricorrere solo quando la legge non è stata approvata con una maggioranza di 2/3 in entrambi i rami del Parlamento. E, a differenza dei più noti e frequenti referendum abrogativi, non richiede il raggiungimento del quorum del 50%+1 degli aventi diritto. Ovvero, il conto dei “sì” e dei “no” espressi validamente produrrà il suo effetto indipendentemente da quanti elettori parteciperanno alla consultazione. Il secondo punto da aver ben chiaro è il tema. E il quesito proposto invita a esprimersi sull’introduzione di rilevanti novità sull’organizzazione della magistratura, a partire dall’introduzione della separazione delle carriere tra giudici (tecnicamente definiti “magistrati giudicanti”) e pubblici ministeri (o “magistrati inquirenti”, attraverso una revisione delle relative norme contenute nella Costituzione. Non a caso, sulla scheda si troverà scritto: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”.
Gli effetti del voto
Al riguardo va infatti ricordato che il Parlamento ha già approvato questa riforma. Il senso di questo referendum è dunque quello di chiedere agli italiani se confermano o respingono la decisione presa dai propri rappresentanti all’interno delle istituzioni centrali, potendo in tal modo intervenire direttamente nel procedimento di revisione costituzionale. Con la riforma vengono infatti introdotti emendamenti strutturali agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 e completamente sostituiti gli articoli 104 e 105 della Carta. Votando “sì” si mira a confermare la legge e a consentirne l’entrata in vigore. Che, però, non sarà immediata in tutti i suoi aspetti, essendo necessaria l’adozione delle relative leggi ordinarie di attuazione previste dal testo costituzionale. Qualora vincesse il “no”, al contrario, verrebbe mantenuto l’assetto costituzionale vigente, pur restando in mano al Parlamento la possibilità di intervenire sull’ordinamento giudiziario attraverso leggi ordinarie. In ogni caso, va chiarito, l’elettore si può pronunciare solo sul nuovo impianto normativo nel suo complesso e non su singoli aspetti della nuova disciplina. In altri termini, cioè, attraverso il referendum non è possibile modificare solo in parte il testo della riforma rispetto a quanto è stato approvato dalle Camere.
I contenuti della riforma
Altra sottolineatura doverosa: la riforma non incide in alcun modo su autonomia e indipendenza dall’esterno della magistratura, né vengono creati nuovi ordini autonomi e indipendenti. Così come, d’altronde, va ricordato che finora i passaggi di carriera sono stati assai poco frequenti nella pratica, anche perché sottoposti a limiti stringenti. In ogni caso, consolidando la distinzione dei percorsi professionali, le modifiche si concentrano sull’organizzazione interna e sui meccanismi di autogoverno. Una delle novità principali è la creazione di un secondo Consiglio superiore, con una composizione comunque sempre a prevalenza togata. L’organo attuale continuerà a occuparsi dei giudici, mentre al nuovo sarà affidato l’autogoverno delle carriere dei pubblici ministeri. Al vecchio, così come al nuovo, Consiglio superiore non saranno però assegnate funzioni disciplinari. Nel sistema disegnato dalla riforma, questo compito sarà affidato infatti a una nuova autonoma Corte disciplinare di rango costituzionale, anch’essa composta in prevalenza da magistrati. Tra i punti più discussi dai contrari alla riforma ci sono le modalità di selezione dei componenti di questi organi, passando da un sistema basato su voto e rappresentanza delle varie correnti a uno che prevede il ricorso al sorteggio, ritenuto dai promotori della legge più idoneo a garantire la neutralità degli organi.
Il dibattito politico e le ragioni a sostegno di “sì” e “no”
A spingere alla riforma è stato il dibattito, interno tanto alla politica quanto all’ordine giudiziario e alla stessa magistratura, che ha caratterizzato gli ultimi anni. Al centro, le riflessioni sulla capacità degli attuali organi di autogoverno di garantire l’indipendenza formale di giudici e pubblici ministeri, ma anche una gestione equilibrata e trasparente di carriere e nomine. La scelta adottata dal legislatore è stata allora quella di non intervenire sui princìpi di fondo, ma sull’organizzazione interna, vedendo nella separazione delle carriere uno strumento per rendere più chiara la distinzione delle funzioni e per ridurre il rischio di sovrapposizioni, rafforzando la credibilità della magistratura. Queste sono tra le principali ragioni addotte dai sostenitori del “sì”, che vedono nella riforma un mezzo attraverso cui assicurare al meglio l’imparzialità e rendere più chiaro il ruolo del giudice come soggetto terzo rispetto all’accusa. E si ritiene che contribuiscano a tal fine anche i due Consigli superiori (evitando interferenze e sovrapposizioni) e il sorteggio (riducendo il peso delle dinamiche associative e rafforzando la fiducia nel sistema di autogoverno). Al contrario, chi promuove il “no” punta il dito sulla possibilità che la riforma indebolisca l’unità della magistratura, potendo incidere negativamente sull’equilibrio complessivo del sistema, sul rischio che in seguito alla separazione possano aumentare le pressioni esterne e diminuire le tutele per i pubblici ministeri, mentre il sorteggio viene visto come un limite alla rappresentatività.
Alberto Minazzi



