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Ergastolo per i femminicidi: c'è la legge

Ergastolo per i femminicidi: c'è la legge

La più grave fattispecie specifica entra nel Codice penale dopo l’ok unanime alla Camera (che però rinvia il voto in materia di libero consenso ai rapporti sessuali)

Togliere volontariamente la vita a una persona è indubbiamente il reato più grave che si possa immaginare. Ancor più grave, però, è farlo quando la vittima è una donna e il movente dell’omicida è riscontrabile nella discriminazione di genere, nell’odio, nella prevaricazione o nella repressione della libertà. Nasce da qui il reato specifico di femminicidio, che, guardando alle conseguenze per l’autore, si differenzia dall’omicidio classico principalmente per la pena base.
Per un omicida, si parte cioè da una reclusione da un minimo di 21 anni, che possono arrivare fino all’ergastolo in presenza di aggravanti. Per un femminicida, invece, il meccanismo prevede esattamente il contrario. A meno di attenuanti ritenute prevalenti, cioè, non si scende sotto l’ergastolo. A dirlo, adesso, è direttamente il Codice penale, nell’articolo 577-bis. La nuova norma è infatti stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con l’approvazione unanime dell’apposito disegno di legge da parte della Camera, che ha completato l’iter parlamentare iniziato oltre un anno fa. Risultato che la premier, Giorgia Meloni, ha definito con soddisfazione “un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza contro le donne”.

ergastolo per femminicidio

Il femminicidio nel Codice penale

La giornata in cui, dopo il via libera di luglio al Senato, i 237 deputati presenti in aula a Montecitorio hanno tutti votato “sì” alla nuova legge ha infatti anche un valore simbolico. Il 25 novembre, infatti, è stato scelto come Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il testo del nuovo articolo del Codice elenca espressamente le ipotesi in cui ci si trovi di fronte alla nuova fattispecie giuridica autonoma di omicidio. Si ha cioè femminicidio, punito con l’ergastolo, quando la morte di una donna venga cagionata per discriminazione, odio o prevaricazione verso la vittima in quanto donna, mediante atti di controllo, possesso o dominio, in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva oppure come limitazione delle sue libertà individuali. Si tratta di una fattispecie simile a quella già prevista in alcuni Paesi europei, tra cui Cipro, Malta, Croazia e Belgio. La legge italiana chiarisce, inoltre, che il reato è configurabile anche dopo la fine della convivenza. In questo caso, precisa l’articolo 577-bis, è necessario però che permangano vincoli derivanti dalla filiazione. Al contrario, non esclude il femminicidio il tipo di rapporto tra autore e vittima del reato. Si può cioè trattare di coniugi e conviventi, ma anche semplici partner occasionali. E, anche in questo caso, il legame può essere ancora in corso o già terminato.

Le altre previsioni introdotte dal Parlamento

Il femminicidio, ha sottolineato ancora la presidente del Consiglio, è uno strumento ulteriore che va ad aggiungersi a quelli recentemente già introdotti, come il rafforzamento del Codice rosso, ma anche il raddoppio delle risorse per i centri antiviolenza e per le case rifugio.

reddito di libertà
Violenza sulle donne

“Sono passi concreti che ovviamente non bastano. Dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per difendere la dignità e la libertà di ogni donna”, conclude Meloni. Intanto, oltre al nuovo reato, la legge appena approvata introduce anche altre novità. Tra queste, la modifica dell’articolo 572 del Codice penale, dedicato ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, per il quale sono state estese le categorie dei soggetti tutelati ed è stata aggiunta la nuova aggravante delle modalità di esecuzione analoghe a quelle del femminicidio. Ancora, è ora prevista la confisca obbligatoria degli strumenti usati per commettere il delitto. E il ministro della Giustizia dovrà presentare alle Camere ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione dettagliata con i dati su condanne e assoluzioni per femminicidio e per omicidio, disaggregati per sesso della vittima e circostanze aggravanti. Il Parlamento ha anche approvato una serie di misure innovative, come l’obbligo di formazione specifica per magistrati e operatori giudiziari, il diritto dei minori di accedere autonomamente ai centri antiviolenza e l’obbligo di ascolto tempestivo della persona offesa. Per i reati di violenza domestica, arresti domiciliari e carcere diventano inoltre la regola, mentre il divieto di avvicinamento (con limite ora raddoppiato da 500 a 1.000 metri) rappresenta l’eccezione.

Il femminicidio nei dati Istat

In occasione della Giornata del 25 novembre, l’Istat ha intanto pubblicato il rapporto sulle vittime di omicidio nel 2024. Al suo interno vengono infatti approfonditi anche le statistiche specifiche relative ai femminicidi. Il dato di partenza è il numero, 62, di donne uccise da un partner o un ex partner. La cronaca è arrivata però già a 75.
“Per le donne – scrive l’Istituto – si conferma un quadro stabile in cui le morti violente avvengono soprattutto all’interno della coppia”. In particolare, sono i partner con cui la donna ha una relazione al momento della morte (coniugi, conviventi, fidanzati) a compiere il maggior numero degli omicidi nella coppia (il 47,4%), mentre sono il 6% gli ex. Basandosi sul quadro statistico relativo agli omicidi di genere approvato a marzo 2022 dalle Nazioni Unite, il rapporto aggiunge quindi la serie storica stimata: 101 femminicidi su 111 vittime donne nel 2019, 106 su 116 nel 2020, 104 su 119 nel 2021, 105 su 126 nel 2022, 96 su 117 nel 2023, fino a risalire a 106 su 116 omicidi nel 2024. Il femminicidio avvenuto all’interno della coppia è stato seguito dal suicidio dell’autore in poco meno nel 34% dei casi. E il numero stimato di orfani minori è pari a 25, 17 dei quali oltre ad aver perso la madre hanno perso anche il padre in quanto reo e suicida. Infine, per sette casi di femminicidio si è trattato di un omicidio plurimo che ha coinvolto altri familiari della donna. In tre di queste situazioni sono stati uccisi i figli della donna, la madre della vittima o la sorella.

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Femminicidio

Consenso libero e attuale: slitta il voto

La stessa unanimità bypartisan riscontrata per la legge sul femminicidio non è stata invece ancora trovata tra le forze politiche relativamente all’altro disegno di legge: quello sulla riforma della violenza sessuale. All’ultimo momento è infatti saltato, al Senato, il voto definitivo sul testo che prevede l’introduzione del concetto del “consenso libero e attuale”, anch’esso già approvato a luglio a Palazzo Madama e la scorsa settimana alla Camera. In concreto, si tratta di una proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice, prevedendo una pena del carcere da 6 a 12 anni per chi compia atti in sessuali assenza di questo tipo di consenso del partner. A bloccare il via libera è stata la richiesta, da parte della maggioranza, di un supplemento di approfondimento, anche attraverso nuove audizioni. La calendarizzazione del voto è dunque slittata senza che, per il momento, sia fissata una nuova data.

Alberto Minazzi

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