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Eredità e donazioni: la svolta

Eredità e donazioni: la svolta

Approvate le nuove regole su accettazione tacita, trascrizioni e azione di riduzione: cosa cambia per cittadini, eredi e acquirenti di immobili con il Ddl semplificazioni 2025

Semplificare le attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. È proprio questo obiettivo finale, in molti casi, l’unico punto di contatto tra le diverse disposizioni contenuti nel Ddl “Semplificazione”, collegato alla Manovra 2025.
Il testo ha appena ricevuto, con 124 sì, 73 no e 6 astensioni, il via libero definitivo alla Camera. E contiene semplificazioni che variano dalle imprese al turismo, dalla navigazione a istruzione e università, dall’ambito sanitario a quello della pubblica sicurezza. In questo contesto generale, una parte importante è rappresentata dal Titolo II, contenente misure di semplificazione a favore dei cittadini. Al suo interno, un intero capo, il primo, si occupa delle semplificazioni dei provvedimenti amministrativi. E, tra questi, spiccano quelli in materia ereditaria.

La nuova modalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità

Una prima, rilevante novità riguarda l’accettazione dell’eredità in forma tacita.
Il nostro ordinamento prevede infatti che, anche senza una dichiarazione formale, per essere considerati eredi basti anche solo vendere o affittare un bene che era appartenuto al defunto oppure pagare le bollette delle utenze relative a un’immobile ereditato. Tutto questo, però, non basta per rendere pubblico il passaggio di proprietà. Per garantire la validità del passaggio della proprietà di un bene immobile a un terzo che lo acquisti da un erede serve infatti la trascrizione dell’accettazione, anche quando essa sia avvenuta in forma tacita. Fino a oggi, per effettuare questa trascrizione era necessario avviare tutta una serie di azioni (presentare alla Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio una nota di iscrizione, pagando relative imposte, bolli e diritti, accompagnata dal certificato di morte del defunto e l’atto che prova la volontà di accettare) solitamente affidate a un notaio, aumentando di conseguenza i costi, visto che al professionista va corrisposto un onorario.
Con la semplificazione appena introdotta, invece, sarà ora possibile effettuare la trascrizione semplicemente attraverso un atto di notorietà.

Donazioni ed eredità: cosa cambia

La novità più rilevante dal punto di vista degli effetti pratici è però la riforma dell’azione di riduzione della donazione.
Si tratta del caso in cui, in vita, il defunto abbia donato un bene e, a sua volta, chi l’ha ricevuto lo abbia venduto a titolo oneroso a una terza persona.
Il sistema finora in vigore puntava a tutelare soprattutto l’erede leso nel suo diritto alla quota di beni ereditari, la cosiddetta “legittima”, che gli viene garantita in base allo stretto legame di parentela con chi è venuto a mancare.
Il cosiddetto “legittimario” è dunque autorizzato dalla legge a presentare una azione di riduzione della donazione, puntando a far tornare il bene tra quelli oggetto dell’eredità.
È proprio questo “diritto di seguito” che viene meno con la riforma.
Il terzo che ha acquistato il bene, sempre che abbia trascritto il suo acquisto prima dell’eventuale domanda di riduzione, non rischierà più di doverlo restituire. Al massimo, sarà il donatario a essere tenuto a versare un indennizzo in denaro. Il tutto, per di più, sempre che abbia risorse sufficienti. In caso contrario, la legittima risulterà irreparabilmente lesa.

Alberto Minazzi

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