L’Italia, prima al mondo, introduce il balzello sull’uso dello spazio di archiviazione digitale in un decreto sul diritto d’autore
Poco conta, come ha sottolineato Google commentando la notizia, che nel cosiddetto “cloud” (ovvero gli spazi di memoria digitale messi a disposizione in rete) le persone carichino soprattutto le proprie foto e i propri documenti.
La cosiddetta “nuvola virtuale”, che ha sgravato i nostri dispositivi elettronici della necessità di potenziarne fisicamente la capacità di archiviazione, può essere usata anche per ospitare canzoni o film. E questa potenzialità di accogliere contenuti soggetti al diritto d’autore è sufficiente per rendere i servizi dei provider passibili di essere sottoposti alla specifica tassazione. Cosa che presto succederà in Italia, primo Paese al mondo ad aver preso una decisione in tal senso, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, lo scorso 23 febbraio.
La tassazione del cloud
La misura è effetto dell’estensione del “compenso per copia privata” riservato alle opere tutelate attraverso al diritto d’autore, ovvero la tassa per chi duplica questi contenuti artistici, già da tempo in vigore. La svolta in materia è arrivata nel 2022, con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che, ai fini dell’obbligo di compenso, ha assimilato il server cloud ad hard disk o dvd. Un pronunciamento che però non aveva però trovato seguito nelle legislazioni nazionali fino all’intervento all’interno del decreto Giuli di aggiornamento delle tariffe. La vera novità, in merito, riguarda il fatto che, per essere soggetti a tassazione, è sufficiente mettere a disposizione capacità di memoria nella nuvola, senza che questa sia poi effettivamente utilizzata per l’archiviazione, sia essa della copia di un’opera protetta o di un contenuto privato, ma anche per chi utilizza il cloud a fini di backup, compliance o continuità operativa.
Una tassa indiretta per il consumatore
In merito, un aspetto da chiarire è quello relativo a chi è tenuto a pagare la tassa, ovvero il fornitore del servizio e non l’utilizzatore finale. Si tratta di un’impostazione analoga a quella adottata nel caso di smartphone, computer, tablet e altri dispositivi dotati di memoria come chiavette usb o cd, così come, in precedenza, avveniva per esempio con i videoregistratori.
A effettuare il versamento, in questo caso, devono essere fabbricanti, importatori o distributori dei supporti. E, nel caso della tassa sul cloud, ogni 3 mesi i fornitori del servizio saranno tenuti a presentare una dichiarazione in cui indicano il numero di utenti attivi e la capacità di spazio a loro disposizione.
È in ogni caso evidente che, pur non gravando direttamente sul consumatore, la spesa verrà comunque con tutta probabilità riversata sull’utente finale, attraverso un aumento dei prezzi degli abbonamenti.
L’entità della tassa
Il compenso derivante dalla tassa sul cloud sarà calcolato in base alla capacità di memoria. È prevista un’esenzione sotto il gigabyte, 0,0003 euro mensili a gigabyte tra 1 e 500 e 0,0002 euro per lo spazio che oltrepassa questa soglia, in ogni caso con un massimo di 2,40 euro al mese per utente. L’aggiornamento degli importi operato dal decreto, che secondo Anitec-Assinform aumenta i costi di circa il 20%, ha inoltre portato a 6,07 euro il compenso per i computer e all’interno di una fascia tra 3,39 euro (quando la capacità di memoria è sotto gli 8 gigabyte) e 9,69 euro (da 2 terabyte in su) quello per smartphone e tablet. La tassa sarà dovuta anche per gli smartwatch, sempre in base alla memoria, con importi tra 2,57 e 6,54 euro. Tra i punti critici legati alle novità, il rischio di doppia tassazione per le imprese Ict, che già pagano il compenso al momento dell’acquisto dei supporti fisici dell’infrastruttura e si troveranno a dover versare l’imposta anche sul servizio cloud che erogano.
Alberto Minazzi



