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Scuola, stretta del Governo: tetto del 30% agli studenti stranieri e stop al volto coperto

Scuola, stretta del Governo: tetto del 30% agli studenti stranieri e stop al volto coperto

Limite agli studenti stranieri per classe, divieto di burqa e niqab, corsi obbligatori di italiano per i genitori e multe per chi viola i divieti tra le novità introdotte dal decreto legge approvato dal Governo

Pur con una serie di adattamenti, dopo i rilievi mossi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla fine il Governo ha approvato il decreto legge che contiene misure urgenti non solo “per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico”, ma, tra l’altro, anche “per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico”.
Fin da ora sarà così “vietato partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto o con modalità che ne impediscano il riconoscimento”.
Qui il pensiero corre subito all’uso di burqa e niqab da parte delle persone di origine islamica, anche se la norma si riferisce anche alle mascherine, che sono autorizzate solo in presenza di “specifiche ragioni sanitarie, debitamente certificate”.
Ma le stesse sanzioni (da 200 a 1.000 euro) riservate a chi viola la norma sono previste anche per i genitori con difficoltà linguistiche che si rifiutano di frequentare i corsi (gratuiti) di lingua italiana per arrivare a conseguire un livello almeno A2. E, soprattutto, il decreto introduce l’annunciato limite del 30% di studenti stranieri in una singola classe.

Il limite agli studenti stranieri

La misura, che diverrà operativa dall’anno scolastico 2027/28 (con un’anticipazione al 2026/27 per i nuovi arrivi in corso d’anno, senza però modificare le classi già formate, che tra l’altro consente di rispettare i requisiti di necessità e urgenza richiesti per un decreto legge), è previsto, sottolinea Palazzo Chigi, per arrivare a un’ “equilibrata composizione” con riferimento alle classi prime, sia della scuola primaria che di quelle secondarie.
Il riferimento, nel primo caso, va ai bambini, di cittadinanza non italiana, che non sono nati in Italia oppure non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
Per le secondarie, sia di primo che di secondo grado, il limite si applica riguardo agli studenti di altra cittadinanza che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno 3 anni.
Attualmente, sono circa 34 mila le classi che superano il limite del 30% di stranieri.
Quando le iscrizioni non consentono il rispetto del tetto, gli uffici scolastici di ambito territoriale ridistribuiranno gli studenti stranieri tra scuole limitrofe per riequilibrare la situazione. Il testo prevede comunque delle deroghe, a partire dal rispetto del principio di prossimità al domicilio o comprovate esigenze familiari, come l’assistenza a figli disabili. E, qualora non si riesca comunque a rispettare il limite, le scuole attiveranno attività di potenziamento linguistico.

Il potenziamento della lingua italiana

A tal fine, il decreto stanzia in un apposito fondo 17,5 milioni, utilizzabili anche per aumentare i docenti di italiano in organico. Possibilità, questa, già attiva nel 2026/27, con la previsione dell’affiancamento di un docente dedicato al potenziamento se gli studenti stranieri senza competenze linguistiche di base superano il 20%.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara – è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di integrazione”.
Il tema alla base dello stanziamento di risorse per attività extracurricolari di potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana ritorna in un’altra misura, che mira a rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo. Il decreto prevede infatti che, nei casi in cui le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri impediscano un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia, le scuole effettuino una segnalazione ai servizi sociali.
Questi, a loro volta, definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità e possono prevedere per i genitori la frequenza gratuita di corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
In caso di mancata partecipazione, previa diffida e salvi i casi di esenzione (come le certificate gravi limitazioni all’apprendimento legate a età, patologie o disabilità), scatta la sanzione amministrativa pecuniaria, ma non l’allontanamento dei figli.

Lo stop al viso coperto e le altre misure

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito sui social le misure “strumenti di buonsenso, che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità”.
Il riferimento della premier va espressamente anche allo stop a burqa e niqab a scuola. In tal caso, l’accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico, mentre la sanzione viene comminata dal prefetto.
La norma, non applicabile anche quando il volto dello studente sia coperto per ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, estende anche a motivi culturali e religiosi la legge Reale del 1975. Va specificato che, salvo i casi in cui si configuri un reato, la sanzione pecuniaria è a carico dei genitori, per i quali invece non è stato introdotto analogo obbligo in occasione dei colloqui con gli insegnanti, mentre sono punibili, anche con il carcere, se ritirano i figli da scuola per protesta.
Tra le altre misure, infine, si prevede tra l’altro che il piano educativo individualizzato definisca le ore di sostegno necessarie alla classe e l’insegnamento facoltativo del latino dal secondo anno della secondaria di primo grado. Si incrementano poi le risorse per la gratuità dei libri di testo, con l’istituzione dal 2027 di un fondo da 21 milioni annui per contributi erogati direttamente alle famiglie con Isee non superiore a 40 mila euro, e per il contrasto al cyberbullismo (8 milioni in 2 anni).

Alberto Minazzi

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