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Addio contanti. Basta uno scontrino per ottenere le detrazioni fiscali

Addio contanti. Basta uno scontrino per ottenere le detrazioni fiscali

Dal 2026 pagamenti elettronici semplificati: niente più ricevute cartacee decennali. Ecco come cambiano le regole per l’Irpef e la tracciabilità delle spese

Se si escludono alcune eccezioni (come i medicinali acquistati in farmacia o parafarmacia, i dispositivi medici tra cui occhiali, lenti a contatto o termometri e le prestazioni sanitarie ricevute da strutture pubbliche o private accreditate), per tutte le altre spese che possono essere detratte dall’Irpef dal 2020 il pagamento in contanti non è più sufficiente.
Ai fini della necessaria tracciabilità, è fondamentale al contrario pagare in forma digitale, cioè con bancomat, carte di credito, prepagate, app o bonifici.
Per avere diritto alla detrazione, inoltre, finora questo pagamento si è dovuto documentare in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Una prova che, fino alle novità, introdotte a fine gennaio con il decreto Pnrr, che diventeranno operative da marzo, andava fornita attraverso le ricevute Pos rilasciate da chi ha ricevuto il pagamento. E, oltretutto, era obbligatorio conservare questa documentazione in forma cartacea per almeno 10 anni.

Pagamenti digitali: per la detrazione basterà lo scontrino

La semplificazione per i cittadini e per la gestione contabile è evidente nel fatto che, per fornire la “prova parlante” del pagamento elettronico, saranno ora sufficienti gli scontrini (ora tecnicamente chiamati “documenti commerciali”).
Già da inizio anno, del resto, è in vigore la modifica in base alla quale tra i contenuti dello scontrino rientra anche l’indicazione dell’utilizzo di strumenti tracciabili come modalità di pagamento.
La novità di gennaio 2026 ha dunque anticipato la possibilità di allineare Pos e registratori di cassa, che l’Agenzia delle Entrate metterà sempre da marzo a disposizione di tutti gli operatori commerciali all’interno dell’area riservata nel proprio sito. Questa modifica si inserisce nel contesto dell’introduzione della digitalizzazione delle ricevute Pos da parte dell’articolo 8 del decreto Pnrr, che ha in tal modo eliminato anche l’obbligo di conservazione decennale dei documenti cartacei diversi da scontrini, fatture o ricevute fiscali.

Le altre modalità possibili per provare i pagamenti elettronici

Oltre che attraverso lo scontrino, i pagamenti elettronici potranno inoltre essere provati anche attraverso gli estratti conto, le comunicazioni ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari. Questi documenti verranno ritenuti validi ai fini della detraibilità nel caso in cui contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e purché, nel rispetto dell’articolo 2220 del codice civile, siano conservate garantendone la piena consultabilità.
A venire ora meno è anche l’obbligo di conservare le prove cartacee per documentare i pagamenti tracciabili effettuati verso le Pubbliche Amministrazioni attraverso canali elettronici come il sistema PagoPa. In questo caso, spiega il decreto, sarà l’Amministrazione stessa a essere tenuta a verificare l’avvenuto pagamento, consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale.

Verso la scomparsa di tutti gli scontrini

Va sottolineato che le ricevute continueranno a essere emesse dai Pos, rimanendo però solo una prova dell’avvenuto pagamento e non costituendo più un documento contabile utilizzabile ai fini della detraibilità fiscale.
La semplificazione voluta dal Governo si lega a una serie di considerazioni: dall’efficientamento delle procedure, evitando inutili duplicazioni, al fatto che il venir meno dell’obbligo di conservazione non pregiudica in alcun modo i controlli da parte delle autorità fiscali. Va insomma letta come il primo passo verso il superamento anche di tutti gli altri scontrini cartacei, richiesto dal Parlamento, con la fissazione di una road map con step graduali.
L’obbligo di emissione cartacea, che avverrà solo su richiesta del cliente, verrà meno dal 1° gennaio 2027 per le imprese della grande distribuzione, dal 1° gennaio 2028 per gli altri soggetti con volume d’affari elevato e dal 1° gennaio 2029 per tutti gli altri esercenti.

Alberto Minazzi

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