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Ddl sicurezza approvato: ecco cosa cambia

Ddl sicurezza approvato: ecco cosa cambia

Conferme e novità nei testi del ddl sicurezza approvati dal Consiglio dei ministri: ecco i contenuti, dai coltelli alle manifestazioni

“Con i provvedimenti approvati oggi rafforziamo gli strumenti per prevenire e combattere la criminalità diffusa”.
In un post su “X”, la premier Giorgia Meloni ha espresso così la propria soddisfazione per il via libera al nuovo “pacchetto sicurezza”.
“Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. Il “cappello” per introdurre i due provvedimenti scelto nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi è “Sicurezza e prevenzione del disagio giovanile”. Ma i contenuti, tra conferme delle anticipazioni dei giorni scorsi e qualche novità, abbracciano un ambito molto più ampio nella prospettiva di aumentare la sicurezza nelle nostre città.

I contenuti del pacchetto sicurezza nella sintesi della premier

È stata la stessa Meloni, non a caso, a evidenziare la ratio complessiva del nuovo intervento del Governo.
“In questi anni – scrive ancora – abbiamo costruito un impianto chiaro: difendere i cittadini e mettere le Forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare meglio e con maggiori tutele”.
Riguardo alcuni dei più rilevanti contenuti specifici: “ Rafforziamo la possibilità di allontanare soggetti pericolosi dalle aree più a rischio delle città. Introduciamo pene più severe per i borseggiatori, con il furto per destrezza che diventa procedibile d’ufficio e la cancellazione del paradosso di finire indagato per sequestro di persona se fermi un ladro che ti ha appena derubato in attesa delle Forze dell’ordine- precisa Meloni-. Ci occupiamo anche del fenomeno delle baby gang, con una stretta sui coltelli e il divieto di vendere ai minori ogni strumento atto ad offendere”. “Introduciamo inoltre – prosegue – strumenti specifici per prevenire la presenza e l’azione di gruppi organizzati dediti alla violenza, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare e che utilizzano le piazze come pretesto per creare disordini e distruzione. Infine, una norma estremamente importante: se ti sei legittimamente difeso, non vieni automaticamente iscritto nel registro degli indagati, pur mantenendo tutte le tutele previste dalla legge”.

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L’impianto del decreto-legge: la stretta sui coltelli

L’intervento dell’Esecutivo, come visto, è strutturato su 2 piani. La prima parte è affidata alla decretazione di urgenza ed è mirata in primo luogo al contrasto dei crescenti fenomeni di violenza giovanile e dell’uso di armi proprie o improprie. Ecco, dunque, l’inserimento degli strumenti con lama affilata o appuntita superiore a 8 cm tra le tipologie di strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo. Ma anche l’inasprimento delle sanzioni, elevate dalla precedente e più lieve natura di contravvenzione a quella di delitto vero e proprio, punito con la reclusione fino a 3 anni. Ancora, il divieto di porto viene esteso a una serie di armi (come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati) per le quali non è ammessa licenza. Molto importante è anche l’introduzione di uno specifico divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all’offesa della persona. Le violazioni di questa nuova norma saranno punite con sanzioni pecuniarie, oltretutto aggravate in caso di reiterazione. E verranno puniti, con una nuova sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, anche i genitori e coloro che esercitano altre forme di responsabilità sui minori che si siano resi autori di reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere.

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Le manifestazioni: dalle perquisizioni, al fermo preventivo, all’arresto in “flagranza differita”

Il secondo pilastro è quello concernente più nello specifico la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico e passa principalmente attraverso il potenziamento dei poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, introducendo anche norme per la sicurezza stradale e ferroviaria. Le misure, in questo senso, sono numerose e articolate. Si introducono, per esempio, la possibilità, per gli agenti di pubblica sicurezza, di procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione, ma soprattutto il cosiddetto “fermo preventivo”, che comunque non potrà superare le 12 ore. Si tratta di alcuni casi legati aoperazioni di polizia per garantire la sicurezza in occasione di manifestazioni in luogo pubblico. E, più esattamente, alla situazione in cui, “in presenza di un pericolo attuale per l’ordine е la sicurezza pubblica”, gli agenti riscontrino che, sulla base di elementi di fatto, specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo oppure precedenti penali o segnalazioni, sussista il fondato motivo che alcune persone possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. In questo caso, i soggetti possono essere accompagnati negli uffici della polizia e qui trattenute per il tempo strettamente necessario per effettuare gli accertamenti. Il decreto amplia poi a nuove fattispecie (come il danneggiamento aggravato nel corso di manifestazioni pubbliche, la fuga pericolosa di chi non si ferma all’alt di polizia o i reati di lesione, violenza o resistenza ai danni del personale scolastico o ferroviario) la possibilità dell’arresto in “flagranza differita”, effettuato cioè entro 48 ore sulla base di documentazione video-fotografica certa.

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Le altre novità del decreto-legge: dalle zone temporanee con Daspo urbano alla legittima difesa

Legate alle manifestazioni pubbliche sono anche altre norme introdotte dal decreto legge, come l’inasprimento delle sanzioni per l’omesso preavviso al questore, la nuova sanzione per chi rende difficoltoso il proprio riconoscimento attraverso l’uso di caschi o altri mezzi e la possibilità che il giudice disponga il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per chi è stato condannato per alcuni reati gravi come strage, omicidio o terrorismo.
Non solo: basta essere stato denunciato negli ultimi 5 anni per specifici delitti, qualora si tengano condotte che minacciano la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici, o condannati per alcuni reati specifici, anche se gli autori sono minori dai 14 anni in su, per incorrere in un “Daspo urbano”. La misura di allontanamento si collega alla possibilità che sarà concessa al prefetto di individuare zone cittadine colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità. Queste zone a vigilanza rafforzata potranno avere una durata massima di 6 mesi rinnovabili fino a 18. Il Daspo urbano sarà esteso anche alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti.  Infine, viene introdotta una nuova fattispecie di furto con destrezza che prevede la procedibilità d’ufficio e un inasprimento delle pene quando il reato ha per oggetto: mezzi di pagamento (anche elettronici); documenti di identità; strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari; denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Il disegno di legge

A fianco del decreto, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un disegno di legge che introduce alcune disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile.
“Il disegno di legge – spiega Palazzo Chigi – punta a rafforzare il ruolo educativo di famiglie e scuole, specialmente in contesti vulnerabili, attraverso l’istituzione di una “rete territoriale per l’alleanza educativa” dotata di specifica governance, finanziamenti e progetti dedicati”. Il testo interviene anche in materia di contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili, semplificando le procedure per la reintegrazione nel possesso da parte dei legittimi proprietari. In tal senso, la novità principale è l’eliminazione del requisito che limitava la procedura di restituzione d’urgenza ai soli casi in cui l’immobile occupato rappresentasse l’unica abitazione effettiva del denunciante, ampliando la tutela alle seconde case e ad altre tipologie di immobili diverse dalla residenza principale. Il disegno di legge introduce inoltre una specifica circostanza aggravante per i delitti contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale commessi ai danni di iscritti all’albo dei giornalisti o direttori di testata nell’atto o a causa della propria attività.

Alberto Minazzi

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